Court dismisses appeal due to withdrawal; defendant accepts withdrawal; judgment extinguished without ruling on merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished after the plaintiff formally withdrew the lawsuit and the defendant accepted this withdrawal. Although the underlying dispute involved a challenge to a bankruptcy plan's duration under the Corporate and Insolvency Code, the procedural motion superseded the substantive arguments regarding legal feasibility. Consequently, the court ruled that no decision on the merits was necessary, extinguishing the proceedings and ordering cost compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a plaintiff withdraws an appeal and the defendant accepts the withdrawal, the proceedings are extinguished without a ruling on the merits, and the withdrawing party is not condemned to pay costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10963/2024 R.G. proposto da MIGLIORI SIMONETTA, elettivamente domiciliato in ROMA , LUNGOTEVERE FLAMINIO 28, presso lo studio dell’avvocato MELCHIONNA PAOLO (MLCPLA74D16F132G) rappresentato e difeso dall'avvocato VENTOLINI NORBERTO (VNTNBR70E05C773J) -ricorrente- contro CRIO SPV II SRL, e per essa LINK FINANZIARIA SRL , nella qualità di procuratrice, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato SARTI PIETRO DAVIDE (SRTPRD77T31H501A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro INAIL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, presso lo studio dell’avvocato FRASCONA' LORELLA (FRSLLL64M69C351Q) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CATALANO GIANDOMENICO (CTLGDM69R22H224L), PONTONE MICHELE (PNTMHL62S25F839G) -resistente- nonché contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) -resistente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, REGIONE LAZIO, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PREFETTURA DI ROMA, PREFETTURA DI AVELLINO, FONDAZIONE ENPAM, ROMA CAPITALE, COMUNE DI GALLIPOLI, AMA SPA, COMUNE DI BERGAMO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2633/2024 depositata il 15/04/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.
RILEVATO CHE – Simonetta Migliori, medico libero - professionista, ha presentato ricorso, affidato ad un unico motivo (violazione dell’art. 77 CCII, in tema di rapporti tra controllo di fattibilità giuridica ed economica) avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il reclamo contro il decreto con cui il Giudice Delegato del Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato minore ex art. 74, comma 2 , CCII, basata su un piano di durata pari a diciassette anni, poiché, pur riconoscendo che la durata del piano non pone una questione di fattibilità giuridica, bensì di convenienza per i creditori (Cass. 27544/2019; conf.
Cass. 17391/2020, 34150/2024), ha ritenuto che una così lunga durata fosse ostativa alla formulazione del giudizio di fattibilità; – Crio SPV II s.r.l. ha resistito con controricorso , seguito da memoria,mentre i restanti intimati non hanno svolto difese; –in data 30.1.2025 la ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 comma 3 c.p.c. , sottoscritto dal difensore munito di idonea procura speciale, con richiesta di compensazione delle spese, dichiarando di non avere più interesse alla decisione; – con atto del 2 3.5.2025 la controricorrente , per il tramite d el difensore munito di procura speciale,ha dichiarato di accettare e di aderire alla rinuncia alla stessa comunicata.
CONSIDERATO CHE –sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese processuali, poiché l'intervenuta accettazione del controricorrente esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4 , c .p.c. , (cfr. Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass. 9474/2020) ; –non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/ 02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi si rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass.23175/2015, 19071/2018).
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma