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Ordinanza — n. 17436/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the special procurator lacked proof of substantive representation authority to challenge the decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17436/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, acting as a special procurator, failed to prove substantive representation authority. The court found that the procurator's signature on the appeal document was attributable to him, not the principal company, and no separate authorization document was produced. Consequently, the court ruled that a special procurator cannot challenge a judgment without first establishing the legal basis for their representative capacity.

Regesto Legislator

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Art. 77 c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: A special procurator filing a cassation appeal must prove substantive representation authority; without such proof, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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special procurator substantive representation cassation appeal legitimatio ad processum inadmissible appeal procedural standing representation authority legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 77 c.p.c.
372 c.p.c., i documenti che giustificano la sua qualità: in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione(Cass.
Art. 372 c.p.c.
d.P.R. n. 115/2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.
l. n. 228/2012
1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.
art. 372 c.p
art. 77 c.p
372 c.p.c., i documenti che giustificano la sua qualità: in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione(Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17765 del 2016
Cass. n. 13584 del 2017
17765 del 2016; Cass. n. 13584 del 2017; Cass.
Cass. n. 5520 del 2017
13584 del 2017; Cass. n. 5520 del 2017;
Cass. n. 17234 del 2014
Cass. n. 17234 del 2014; Cass.
Cass. n. 20789 del 2014
17234 del 2014; Cass. n. 20789 del 2014;Cass.n.
Cass. n. 16100 del 2006
Cass. SU n. 24179 del 2009
Cass. n. 16274 del 2015
24179 del 2009; Cass. n. 16274 del 2015; Cass.
Cass. n. 5925 del 2019
16274 del 2015; Cass. n. 5925 del 2019).
Cass. n. 4924 del 2017
77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione(Cass. n. 4924 del 2017).
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10477-2024proposto da: DENTICE LUCIANO, nella sua dichiarata qualità di “procuratore speciale della Ditta Dentice Pantaleone”,rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO VISCONTI; -ricorrente - contro FALLIMENTO CONSORZIO STABILE INTERPROVINCIALE TRASPORTI ECOAMBIENTALI , rappresentato e difeso dall’Avvocato FABIO PREZIOSI per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso ilDECRETO N. 1677/2024 del TRIBUNALE DI SALERNO , depositato il 25/3/2024; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in c amera di consiglio del 16/5/2025;

FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione proposta daPantaleone Dentice nei confronti dello Ric. 2024n. 1 0477 - Sez. 1 - CC del 1 6 maggio 20 2 5 stato passivo del Fallimento Consorzio Stabile Interprovinciale Trasporti Ecoambientali. 1.2. Luciano Dentice, nella sua dichiarata qualità di “procuratore speciale della Ditta Dentice Pantaleone”, con ricorso notificato 24/4/ 202 4 , ha chiesto la cassazione del decreto. 1.3. Il Fallimento ha resistito con controricorso e depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1.

Il ricorso è inammissibile. La legittimazione all’impugnazione (fatta eccezione per l’opposizione di terzo) spetta, invero, esclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata e nei cui confronti la sentenza risulti emessa,secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali (in tal senso, in generale, Cass. n. 17765 del 2016; Cass. n. 13584 del 2017; Cass. n. 5520 del 2017;

Cass. n. 17234 del 2014; Cass. n. 20789 del 2014;Cass.n. 16100 del 2006). 2.2. Il ricorso per cassazione proposto da un soggetto diverso da chi risulti dalla sentenza impugnata quale parte soccombente è, quindi, inammissibile. 2.3. Nel caso di specie, il decreto impugnat o è stat o pronunciatonei confronti di Pantaleone Dentice mentre il ricorso è stato proposto, nella sua dichiarata qualità di “procuratore speciale della Ditta Dentice Pantaleone”, da Luciano Dentice senza, tuttavia, che quest’ultimo abbia documentato l’atto di conferimento in suo favore della rappresentanza processuale e, dunque, d ella legittima zione ad impugnare un decreto pronunciato nei confronti del primo.

Ric. 2024n. 1 0477 - Sez. 1 - CC del 1 6 maggio 20 2 5 2.4. Ed è, invece, noto che, in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite (non ricorrente, evidentemente, nel caso di specie) del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo (Cass.

SU n. 24179 del 2009; Cass. n. 16274 del 2015; Cass. n. 5925 del 2019). 2.5. Il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto, invero, soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale dellaparte sostanziale (come ha preteso di fare il ricorrente), deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell’art. 372 c.p.c., i documenti che giustificano la sua qualità: in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione(Cass. n. 4924 del 2017). 2.6.

Né tale procura può essere rinvenuta ne l timbro apposto in calce al documento contenente la procura ad litem , Ric. 2024n. 1 0477 - Sez. 1 - CC del 1 6 maggio 20 2 5 che, per come depositato in giudizio, reca l’espressione “ Per procura”, l’annotazione “Ditta Dentice Pantaleone”e una sigla per sottoscrizione: se non altro perché, in difetto di altra sottoscrizione, la stessa dev’essere intesa come quella autenticata dal difensore, come può desumersi dall’annotazione “E’ vera ed autentica ” apposta nella parte superiore e dalla sottoscrizione dell’Avvocato Antonio Visconti, e, dunque, direttamente imputabile al ricorrente, e cioè Luciano Dentice. 2.7.

Del resto, se così non fosse, e dovesse, dunque, ritenersi che tale sottoscrizione sia in realtà imputabile a Pantaleone Dentice e l’atto da interpretare come la procura sostanziale dallo stesso conferita a Luciano Dentice, finirebbe, allora, per mancare la sottoscrizione di quest’ultimo, quale rappresentante della parte sostanziale, in calce alla procura difensiva rilasciata all’Avvocato Antonio Visconti, e il ricorso per cassazione sarebbe egualmente inammissibile. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al Fallimento le spese del giudizio, che liquida in €. 9.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma Ric. 2024n. 1 0477 - Sez. 1 - CC del 1 6 maggio 20 2 5 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del