Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding defense rights violations in detention proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds of complaint. The applicant alleged violations of defense rights and procedural rules but failed to concretely link these claims to specific facts or the particular actions of the authorities. Consequently, the court ruled that the abstract nature of the arguments precluded any examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 c.p.c.; Art. 13, comma 5-bis, D.Lgs. n. 142/2015: A cassation appeal is inadmissible if the grounds of complaint lack specificity, failing to concretely identify the violated rights or the specific acts of the authorities that constitute the alleged illegality.
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6261/2025 R.G. proposto da BEGIASHVILI SOSO, rappresentato e difeso da ll’avvocato GRISOLIA STEFANO (GRSSFN71S11C349X) , -ricorrente- contro QUESTORE DI COSENZA, -intimato- avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE DI PACE CALTANISSETTAnel proc.ton. 532/2025 depositat o i l 17/03/2025 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA Il Giudice di Pace di Caltanissetta, con ordinanza n. cronol. 844/2025, pubblicata il 17/3/2025, ha convalidato il trattenimento di Begiashvili Soso, cittadino georgiano, disposto dal Questore di Cosenza il 13/3/2025, notificato in pari data, «per il tempo strettamente necessario… non essendo stato possibile eseguire il respingimento immediato», presso il Centro di permanenza temporanea ed assistenza di Caltanissetta, in attesa di eseguire la espulsione amministrativa, occorrendo attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei.
Il giudice di pace ha in particolare rilevato che lo straniero, sentito in udienza, ha dichiarato di volere essere rimpatriato e il difensore si è rimesso e ha ritenuto la non manifesta illegittimità dell’atto presupposto (l’espulsione) e l'inesistenza dei divieti di espulsione di cui all'art. 19 del T.U.I., precisando che ci si trova in una delle ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale debba essere eseguito con accompagnamento alla frontiera. Avverso la suddetta pronuncia, Begiashvili Soso propone ricorso per cassazione, depositato il 22/3/2025, affidato a tre motivi.
Il ricorso, incardinato presso la Prima Sezione penale di questa Corte, veniva rimesso alla Prima Sezione civile con provvedimento del Primo Presidente del 24/3/2025, in quanto attinente a trattenimento ex art.13, comma 5 bis, TUI non rientrante tra quelli assegnati alla Prima Penale. Con decreto della Prima Sezione civile è stata disposta la notifica del ricorso alla questura di Cosenza nel termine di 20 gg dalla comunicazione. Il ricorso veniva quindi notificato l’11/4/25, alla Questura di Cosenza (che non svolge difese). Con note ex art.372 c.p.c. si depositavano documenti e con successive note ci si riportava alle conclusioni in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente lamenta:
a) con il primo motivo, la violazione dell'art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 142/2015 in relazione all'art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998 e agli artt. 3,13,25 e 111 Cost. e 117 Cost. con riferimento agli artt. 3, 13 e 14 CED;
b) con il secondo motivo, l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché delle norme processuali ex art. 606, comma I, lett. a), b) c) c.p.p., nonché la nullità della sentenza ex artt. 178 e 179 c.p.p. per mancato avviso, intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato per il tramite del difensore di fiducia nominato in atti;
c) con il terzo motivo, la violazione degli artt. 10, c. 2, 13, c. 2, 14, cc. 3 e 5-ter, D.Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE - mancata trasmissione degli atti relativi alla procedura di respingimento dello straniero da parte della Questura al difensore di fiducia ed impossibilità di esaminare la legittimità dei provvedimenti presupposto.
2. Le censure sono inammissibili per difetto di specificità. Si lamenta in via del tutto astratta l’intervenuta grave violazione del diritto di difesa ma non si sa cosa il ricorrente avesse posto a base delle sue difese. Vengono riportate delle richieste ma riguardano altro cittadino straniero. Si deduce che il difensore aveva richiesto, il 14/3/2025, atti e documenti della fase amministrativa relativa all’espulsione o respingimento ma non si indica come volesse utilizzarli a fini difensivi. Dal verbale dell’udienza del 17/3/25 si evince che l’avvocato Grisolia era stato nominato difensore di fiducia dallo straniero ed era presente all’udienza.
Quanto all’emissione del provvedimento prima dell’udienza, il dato non risulta dagli atti. Viene verbalizzato lo svolgimento dell’udienza (fissata per le 10,00, si legge in ricorso), poi segue in calce il provvedimento. Inoltre, non viene attinta la ratio decidendi in ordine alla richiesta di rimpatrio avanzata dallo straniero. Il trattenimento era stato chiesto in ragione della necessità di attendere la disponibilità di vettore o mezzi idonei. Dagli atti acquisiti emerge che l’espulsione prefettizia era disposta per essersi lo straniero, che già aveva riportato condanna in Italia per il reato di ricettazione e furto, entrato in Italia, il 4/12/2024, alla frontiera di Trieste, munito di passaporto, trattenuto sul territorio nazionale senza dichiarate la presenza, ai sensi della legge n. 68/2007, art.1, comma 3, risultato illegalmente presente sul territorio nazionale, nonché 3.
Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma d