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Ordinanza — n. 17299/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to submit the expulsion order at the first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17299/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the specific expulsion order at the first instance, instead providing a document regarding legal aid fees. The appellant argued the lower court ignored claims about non-refoulement and humanitarian needs, but the court ruled the procedural defect was fatal. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the alleged violations of international conventions.

Regesto Legislator

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Art. 369 comma 2 c.p.c.; Art. 18 D.Lgs. 150/11: An appeal against an expulsion order is inadmissible if the appellant fails to produce the specific administrative act at the first instance, as the court cannot examine the merits of the claim without the relevant document.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal failure to submit document expulsion order procedure non-refoulement claim procedural defect domanda d'asilo di cittadino nigeriano protezione internazionale divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

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Art. 369 comma 2 c.p.c.
– Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 comma 2 c.p.c. poiché il ricorrente non ha prodotto il provvedimento impugnato con al relata di notifica, bensì quello con cui il Giudice di pace adito ha provveduto sulla richiesta di liquidazione del compenso del difensore.
Art. 369 1 comma n. 2 c.p.c.
P.Q.M La Corte, visto l’art. 369 1 comma n. 2 c.p.c. dichiara improcedibile il ricorso.
Art. 18 D.Lgs. nr. 150/11
Solomon Mbam, cittadino nigeriano ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia con la quale è stato respinto il ricorso ex art. 18 D.
Art. 112 c.p.c.
150/11 dell’art. 112 c.p.c. nonché degli artt.
Art. 24 e 111 della Costituzione
Art. 360, nr. 4, c.p.c.
24 e 111 della Costituzione in relazione in relazione all’art. 360, nr. 4, c.p.c., in quanto l’impugnata sentenza, avrebbe eluso i motivi di ricorso formulati e non sarebbe evincibile il percorso logico-ermeneutico attraverso il quale il Giudice di Pace è pervenuto all’impugnato convincimento.
art. 10 della Costituzione
130/2020) dell’art. 10 della Costituzione, dell’art.
art. 112 c.p
150/11 dell’art. 112 c.p.c.
art. 369 comma 2 c.p
– Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 comma 2 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19636/2024 R.G. proposto da MBAM SOLOMON, elettivamente domiciliato in BENEVENTO VIALE PRINCIPE DI NAPOLI 118, presso lo studio dell’avvocato RUSSO JACOPO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PREFETTURA DI VIBO VALENTIA, MINISTERO DELL'INTERNO, -intimati- avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE DI PACE VIBO VALENTIA n. 770/2024depositata il 16/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. FATTI DI CAUSA 1.- Il sig.

Solomon Mbam, cittadino nigeriano ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia con la quale è stato respinto il ricorso ex art. 18 D. Lgs. nr. 150/11 proposto avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Vibo Valentia 01.02.2024, unitamente al connesso Ordine del Questore di Vibo Valentia, in pari data, di lasciare il Territorio dello Stato Italiano entro 7 giorni dalla ricezione. 2.- Il ricorrente si era rivolto al Gdp lamentando l’illegittimità del decreto di espulsione emesso nella pendenza della procedura di riconoscimento della protezione internazionale che il ricorrente aveva richiesto e l’invalidità o inefficacia, del decreto impugnato per violazione dell’art. 19 del d.

Lgs. n. 286 del 1998, (come modificato dal D.L. n. 130/2020) dell’art. 10 della Costituzione, dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e degli artt. 2,4,5,9, e 10 della Direttiva 2004/83/CE, per non aver svolto l’autorità amministrativa alcuna istruttoria in ordine alla possibilità per il ricorrente, in caso di espulsione nel paese di provenienza, di essere sottoposto a trattamenti degradanti e/o inumani, in tal modo contravvenendo al principio del non-refoulement, nonché la violazione dell’art. 8 CEDU, per non avere la Amministrazione competente valutato preventivamente la sussistenza in capo al ricorrente delle c.d. esigenze di carattere umanitario. 3.-Il Giudice di Pace, ha rigettato il ricorso osservando – si legge nel ricorso giacché il provvedimento non è agli atti -che la richiesta di protezione internazionale è stata inviata per altro straniero, ossia nell'interesse di DABO Vieux, nato in Senegal il 10.04.1986, e che la documentazione depositata atteneva a motivi di salute determinati dall’emergenza pandemica (COVID 19).

I provvedimenti in atti riguardano altri stranieri; ed in definitiva vi era prova in atti che il ricorrente fosse in attesa di una decisione in ordine alla richiesta di protezione internazionale. 4.- Avverso detto provvedimento il ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Vibo Valentia hanno resistito con controricorso. RAGIONI DELLLA DECISIONE 1.- Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11 dell’art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 della Costituzione in relazione in relazione all’art. 360, nr. 4, c.p.c., in quanto l’impugnata sentenza, avrebbe eluso i motivi di ricorso formulati e non sarebbe evincibile il percorso logico-ermeneutico attraverso il quale il Giudice di Pace è pervenuto all’impugnato convincimento. 2.

– Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 comma 2 c.p.c. poiché il ricorrente non ha prodotto il provvedimento impugnato con al relata di notifica, bensì quello con cui il Giudice di pace adito ha provveduto sulla richiesta di liquidazione del compenso del difensore. 3. – Reputa il Collegio che le spese del grado vadano compensate per giusti motivi essendosi la parte controricorrente difesa comunque nel merito senza rilevare il predetto vizio del ricorso. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M La Corte, visto l’art. 369 1 comma n. 2 c.p.c. dichiara improcedibile il ricorso. Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1° Sezione Civile d