Cassation court dismisses appeal on expulsion decree due to lack of foreign residence at filing time.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Aysem Ferjani's appeal against a lower court ruling that declared her expulsion appeal inadmissible due to the expiration of the twenty-day filing deadline. Ferjani argued she should have been granted the forty-day period applicable to foreigners residing abroad, citing her Tunisian passport and a residence permit issued abroad, while the lower court noted she was physically present in Italy at the time of filing. The court ruled that the extended deadline applies only if the foreigner is actually residing abroad at the moment of submitting the request, rejecting the argument that a foreign-issued document alone proves such residence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 comma 3 D.lgs. n. 150/2011; The extended time limit for filing appeals against expulsion decrees applies exclusively to foreigners who are actually residing abroad at the time of submission, not merely those holding foreign residence documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18166/2024 R.G. proposto da FERJANI AYSEM, elettivamente domiciliato in RAGUSA VIA ARCHIMEDE 155 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PANNUZZO FRANCESCO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNO PREFETTURA di RAGUSA, -intimato- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE RAGUSA n. 96/2024 depositata il 22/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. FATTI DI CAUSA 1. Il ricorrente, cittadino tunisino, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso la sentenza del 22.3.2024 del Giudice di Pace di Ragusa con la quale è stato respinto il ricorso da lui proposto contro il decreto di espulsione emesso il 9.2.2024 dal Prefetto della Provincia di Ragusa, per mancanza di delega del funzionario, per l’omessa attestazione di conformità, infine per difetto di motivazione stante il radicamento nel territorio nazionale dell’opponente in virtù di legami familiarivivendo questi in Italia dal 2020 con il padre FERJANI KAMEL, regolarmente soggiornante e con una stabile attività lavorativa e conseguente violazione degli artt. 19 e 13 co. 2 bis D.Lgs. 286/2019.
Il Prefetto della Provincia di Foggia e il Ministero dell'Interno sono rimasti intimati. 2.- Il Giudice di pace ha rilevata in via pregiudiziale la tardività del ricorso, poiché il decreto di espulsione impugnato era stato emesso e notificato in data 9.2.2024 mentre il ricorso era stato depositato in data 9.3.2024, decorso quindi il termine di venti giorni statuito a pena di inammissibilità dall’art. 18 comma 3 D.lgs. n. 150/2011. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 18 co. 3 d.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. poiché il GdP avrebbe trascurato che il ricorrente è residente all’esteroe che il termine per l’impugnazione, in questo caso è di 40 giorni , e sarebbe s caduto il giorno 20.03.2024.
La circostanza che il ricorrente risiedesse all’estero al momento della proposizione del ricorso era chiaramente evincibile dalla procura alle liti rilasciata all’estero, tradotta in lingua francese ed apostillata in data 01.03.2024 ai fini dell’autenticazione della firma del sig. Ferjani Aysem. 2. –Il Motivo è infondato. La questione giuridico controvers a investe il concetto di residenza all’estero del richiedente, ed implica la questione se questa condizione – che consente un termine più lungo per proporre ricorso- venga meno se i l ricorrente, residente in Tunisia si trovava sul territorio nazionale all’atto della presentazione del ricorso.
Questa Corte, con una recente ordinanza (v. Cass.8378/2025) ha ritenuto – in un caso in cui si discuteva della tempestività del ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione speciale ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere individuato facendo riferimento al più lungo dei due diversi (ed alternativi) termini previsti dal l’ art. 19 ter comma 4 l. n. 150/2011 - che a coloro che si trovano sul territorio nazionale al momento della domanda è lecito applicare il termine più breve (come ha fatto anche qui il giudice di merito) per la proposizione del ricorso, in conformità delle conclusioni espresse dal Pubblico Ministero, osservando che l’interpretazione fornita dalla parte ricorrente, non facendo affatto riferimento al momento della presentazione della domandadi protezione induce va a concludere che ogni richiedente possa essere considerato come persona residente all’estero purché esibisca un documento di residenza estera, ovvero una interpretazione che potrebbe condurre ad una sorta di indebito e generale allargamento dei termini per la presentazione del ricorso a sessanta giorni.
Conseguentemente ha ritenuto che la presenza dello straniero nel territorio nazionale, al momento della presentazione della domanda, costituisse la linea di discrimine per verificare l’applicabilità del termine (in quel caso) di trenta giorni o di sessanta giorni, e trovandosi in quel caso la parte ricorrente in Italia all’atto della presentazione della domanda trova va applicazione il termine dei trenta giorni. 2.1- Venendo al caso di specie il Collegio osserva che nell’illustrare le ragioni del ricorso e lo svolgimento del giudizio il ricorrente non menziona uno dei motivi che aveva sottoposto al Giudice di Pace onde ottenere l’annullamento del decreto di espulsione, ovvero il fatto che egli era da tempo integrato in Italia, ove si trovava sin dal 2020, vivendo con il padre, dunque la ragione ostativa all’espulsione rappresentata dai legami familiari.
Perciò – aderendo alla ratio che sorregge il precedente citato – non può che concludersi che del tutto infondatamente il ricorrente invoca la violazione da parte del Giudice di merito della norma di cui all’art. 18 comma 3 d.lgs n. 150/2011 («Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni se il ricorrente risiede all'estero»), dovendo questa trovare applicazione solo laddove la residenza all’estero sia effettiva, giacché la ragione della previsione di un termine più ampio di impugnazione è evidentemente connessa – come afferma lo stesso ricorrente - al l e maggior i difficoltà per chi si trovi all’estero di approntare la propria difesa e conferire un mandato a distanza. 3.- Perciò il ricorso va respinto.
Nessuna statuizione va assunta in punto spese essendo il Ministero rimasto intimato. P.Q.M La Corterespinge il ricorso. Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1° Sezione Civile del 22.