Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders withdrawal costs against appellant under CPC articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the appeal admissible but subsequently dismissed the proceedings because the appellant formally withdrew the lawsuit. The appellant, representing an insolvent company, had filed a recourse against the liquidation court order but later renounced the action without the respondent's acceptance. Consequently, the court declared the case extinguished and ordered the appellant to pay the litigation costs, including a fixed fee and reimbursed expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A withdrawal of appeal extinguishes the proceedings; the withdrawing party bears the litigation costs unless otherwise agreed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3070/2024 R.G. proposto da: SRL IMMOBILIARE LORENZELLI, elettivamente domiciliato in AULLA VIALE DELLA RESISTENZA, 40 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato VALETTINI ROBERTO (VLTRRT51P21B509D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ARREDAMENTI LORENZELLI GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in Massa Via Marina Vecchia n.75, presso lo studio dell’avvocato ANDREANI SILVIA (NDRSLV74C52I449W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MASSA nel RG n.1090/2023 depositata il 22/12/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente, cui peraltro non ha fatto seguito l’accettazione del controricorrente;
Numero registro generale 3070/2024 Numero sezionale 463/2025 Numero di raccolta generale 17226/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura del contenzioso e della sua evoluzione, in ragione delle difese spiegate;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.000 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/06/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 3070/2024 Numero sezionale 463/2025 Numero di raccolta generale 17226/2025 Data pubblicazione 26/06/2025