Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Maura Cocconi, voluntarily renounced her claims against Purple SPV SRL and Cerved Credit Management SPA, a move accepted by the opposing parties. The court ruled that such a withdrawal satisfies the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, thereby terminating the proceedings without further adjudication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the judicial proceedings, obviating the need for further substantive review or cost allocation.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21282/2024 R.G. proposto da: COCCONI MAURA, elettivamente domiciliato in MODENA VIA GIARDINI 474/M, presso lo studio dell’avvocato PAOLILLO ROBERTO (PLLRRT68B26F257E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PURPLE SPV SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAETANO DONIZETTI, N. 7, presso lo studio dell’avvocato FRISINA PASQUALE (FRSPQL57P13H501V) rappresentato e difeso dagli avvocati SGARBI MARCO ENRICO (SGRMCN71C25B819G), GHELFI LUCA (-) -controricorrente- nonchè contro CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA -intimato- Numero registro generale 21282/2024 Numero sezionale 455/2025 Numero di raccolta generale 17042/2025 Data pubblicazione 25/06/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1379/2024 depositata il 25/06/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della parte controricorrente, l’altra essendo rimasta intimata; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e la mancata difesa della parte intimata;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 24/06/2025 Il Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 21282/2024 Numero sezionale 455/2025 Numero di raccolta generale 17042/2025 Data pubblicazione 25/06/2025