Italian court dismisses appeal due to mutual withdrawal of all claims and counterclaims by parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the proceedings extinguished following the mutual withdrawal of all claims and counterclaims by the parties. The appellant, ATC Parcheggi S.r.l., had filed a decree appeal against a lower court judgment involving Intesa San Paolo S.p.A. and Corso del Popolo S.p.A., but subsequently renounced the main appeal and all incidental actions. The court ruled that the withdrawals met the requirements of the Civil Procedure Code, allowing the case to be terminated without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; the court may declare proceedings extinguished by decree when all parties mutually withdraw their claims and counterclaims, thereby terminating the litigation without substantive ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. RG. 1720/2023 proposto da: ATC Parcheggi S.r.l. in Liquidazione in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avvocato Ranalli Giovanni; -ricorrente e ricorrente incidentale- contro Intesa San Paolo S.p.A. Incorporante Casse di Risparmio dell’Umbria S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. Guzzetti Paolo; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro Corso del Popolo S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pollari Maglietta Fabrizio Giovanni e Guarino Andrea -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la Sentenza n° 588/2022 della Corte d’Appello di Perugia del 04.11.2022; - letta la rinuncia del ricorrente al ricorso principale, al controricorso avverso il ricorso incidentale promosso da Corso del Popolo SpA e al controricorso avverso il ricorso incidentale promosso da Intesa San Paolo SpA e letta l’accettazione del ricorrente della rinuncia di Intesa San Paolo S.p.A. al controricorso ed al ricorso incidentale nonché l’accettazione della rinuncia di Corso del Popolo S.p.A. al controricorso ed al ricorso incidentale; -letta la rinuncia di Intesa San Paolo S.p.A. al ricorso incidentale notificato ad ATC e a Corso del Popolo S.p.A. nonché al controricorso avverso il ricorso di ATC nonchè al controricorso avverso il controricorso con ricorso incidentale notificato da Corso del Popolo S.p.A. e letta l’accettazione di Intesa San Paolo S.p.A. della rinuncia di ATC al ricorso ed al controricorso avverso il ricorso incidentale promosso da Corso del Popolo S.p.A. ed al controricorso avverso il ricorso incidentale promosso da Intesa San Paolo Sp.A. nonché l’accettazione della rinuncia di Corso del Popolo S.p.A. al controricorso avverso il ricorso di ATC, al ricorso incidentale notificato ad Intesa San Paolo S.p.A. ed al controricorso avverso il controricorso con ricorso incidentale notificato da Intesa San Paolo S.p.A; -letta la rinuncia di Corso del Popolo S.p.A. al controricorso promosso avverso il ricorso di ATC, al ricorso incidentale notificato ad ATC e ad Intesa San Paolo S.p.A. nonché al controricorso avverso il controricorso con ricorso incidentale notificato da Intesa San Paolo S.p.A. e letta l’accettazione di Corso del Popolo S.p.A. della rinuncia di ATC al ricorso ed al controricorso avverso il ricorso incidentale promosso da Corso del Popolo S.p.A. ed al controricorso avverso il ricorso incidentale promosso da Intesa San Paolo S.p.A. e letta l’accettazione della rinuncia di Intesa San Paolo S.p.A. al controricorso promosso avverso il ricorso di ATC, al ricorso incidentale notificato ad ATC e a Corso del Popolo S.p.A. nonché al controricorso avverso il controricorso con ricorso incidentale notificato da Corso del Popolo S.p.A.; ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione di tutte le parti costituite P.Q.M Dichiara estinto il giudizio.
Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’u