Cassation appeal dismissed because UBI Banca failed to prove its legal standing as successor to Banca Carime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because UBI Banca failed to prove its legal standing as a successor to Banca Carime. While UBI claimed it assumed the rights of Banca Carime through a merger, it did not submit the required documentary evidence of this corporate transformation. Consequently, the court ruled that a party must both allege and prove its legitimacy to challenge a decision rendered against a different entity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.c.; Art. 37 c.p.c.: A party challenging a decision must prove its legal standing as a successor to the original party; failure to provide documentary evidence of the merger or transformation results in the inadmissibility of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15950-2018proposto da: UBI BANCA S.P.A., rappresentata e difes a da ll ’ Avvocat o GIUSEPPE GRILLOper procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO D ’ URZO DOMENICO DISTRIBUZIONE S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato OLGA DURANTE per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO n. 2050 / 20 1 8 del TRIBUNALE DI VIBO VALENTIAdel 18/4/2018; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 30/4/2025;
FATTI DI CAUSA 1.1. La Banca Carime s.p.a. ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento D’Urzo Domenico Distribuzione s.r.l. per l ’ ammissione de i credit i dalla stessa vantati nei confronti della società poi fallita. Ric. 2018n. 15950,Sez. 1, C.C. del 30 aprile 2 0 2 5 1.2. Il Fallimento ha resistito all’opposizione chiedendone il rigetto. 1.3. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione. 2.1. La UBI Banca s. p.a., con ricorso notificato il 18/5/2018, hachiesto la cassazione del decreto. 2.2. Il Fallimento ha resistito con controricorso nel quale ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente. 2.3.
Il Fallimento ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Il ricorso è inammissibile. 3.2. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che: - l a legittimazione all ’ impugnazione (fatta eccezione per l’opposizione di terzo) spettaesclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la pronuncia impugnata e nei cui confronti la stessa risulti emessa; -il ricorso per cassazione proposto da un soggetto diverso da chi risulti dalla sentenza impugnata quale parte soccombente è, quindi, inammissibile(cfr.
Cass. n. 17765 del 2016; Cass. n. 13584 del 2017; Cass. n. 5520 del 2017; Cass. n. 17234 del 2014; Cass.n. 20789 del 2014; Cass. n. 16100 del 2006). 3.3. Nel giudizio d’impugnazione, infatti, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione Ric. 2018n. 15950,Sez. 1, C.C. del 30 aprile 2 0 2 5 nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. n. 34373 del 2023). 3.4.
Il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio, deve, pertanto, non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam, per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d’impugnazione, è rilevabile anche d’ufficio, ed ha per conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 24050del 2019). 3.5.
In particolare, nel caso in cui il ricorso per cassazione sia stato proposto da una società che assuma di derivare, per fusione o trasformazione, da altra società che aveva partecipato al giudizio, la ricorrente deve fornire la dimostrazione della sua derivazione dalla società preesistente, mediante produzione documentale, consentita anche nel giudizio di legittimità, degli atti relativi al procedimento di trasformazione o fusione (Cass. n. 17681 del 2006; Cass. n. 15414del 2017). 3.6. Nel caso di specie, il decreto impugnat o è stat o pronunciato nei confronti della Banca Carime s.p.a. mentre il ricorso per la sua cassazione è stato proposto dalla Ubi Banca s.p.a.: senza che quest’ultima abbia documentato la vicenda giuridica (e cioè la dedotta fusione per atto del 2/2/2017) per effetto della quale la stessa avrebbe assunto la qualità di soggetto legittimato ad impugnare una decisione assunta e pronunciata nei confronti della prima.
Ilricorso è, dunque, inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in Ric. 2018n. 15950,Sez. 1, C.C. del 30 aprile 2 0 2 5 dispositivo, con distrazione in favore dell’Avvocato Olga Durante, che ha dichiarato di averne fatto l’anticipazione. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell’Avvocato Olga Durante; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/ 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma