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Ordinanza — n. 16536/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes expulsion order due to failure to address translation defect of notified act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16536/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Peace Court's dismissal of the expulsion order because it failed to rule on the appellant's complaint regarding the translation defect of the notified administrative act. While the lower court addressed document conformity and lack of expulsion grounds, it completely omitted a decision on the specific argument that the act was not translated into a known or official language as required by law. The Court held that this omission constituted a procedural error under Article 360, n. 4 of the Code of Civil Procedure, necessitating a remand to a different judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; The Court must rule on all grounds raised by the appellant in the appeal; failure to address a specific complaint regarding the translation of a notified act constitutes a violation of the principle of correspondence between the request and the judgment, warranting the quashing of the decision.

Parole chiave

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omessa pronuncia traduzione atto notificato principio corrispondenza decreto espulsione legittimità amministrativa espulsione prefettizia divieto di espulsione dei cittadini allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
(motivazione apparente), ovvero violazione dell’art. 360 n.
Art. 112 c.p.c.
in relazione all’art. 112 c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), in relazione alla denunciata violazione dell’art.
Art. 23, co. 1, d.lgs. 82/2005
(violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), in relazione alla denunciata violazione dell’art. 23, co. 1, d.lgs. 82/2005 nonché degli artt.
Art. 13, co. 7, d.lgs. 286/98
b) dell’art. 13, II co.
Art. 18, d.lgs. 445/2000
a) si sia limitato ad una motivazione che non offre alcuna risposta argomentata rispetto alle proprie richieste, essendosi limitato ad osservare che «è sufficiente l’attestazione di conformità in calce al decreto» ai sensi dell’art. 18, d.lgs. 445/2000, ignorando l’art.
art. 18 d.P.R. 445/2000
a) che non risultava violato l’art. 18 d.P.R. 445/2000 (T.U.
art. 112 c.p
in relazione all’art. 112 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14749/2024 R.G. proposto da HAIDARA MAMADOU LAMINE, elettivamente domiciliato in TORINO VIA SUSA, 32 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SAVIO GUIDO ERNESTO MARIA (SVAGRN55D29L219R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO e PREFETTURA DI CUNEO, -intimati- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE CUNEO n. 123/2024 depositata il 23/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. FATTI DI CAUSA 1.

Il ricorrente, cittadino del Gambia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cuneo con cui è stato respinto il ricorso contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Cuneo il 20.12.2023perché il ricorrente, entrato nel territorio dello Stato in data 1.10.2015 attraverso la frontiera di Messina, si era trattenuto nel territorio nazionale in violazione dell’art. 13, co. 2, lett. b), d.lgs. 286/98 nonostante una prima domanda di protezione internazionale fosse stata respinta dalla Commissione territoriale di Crotone in data 1.7.2016 (impugnata nel merito e avanti alla Corte di cassazione con esito negativo) ed una domanda reiterata dichiarata inammissibile dalla stessa Commissione il 20.1.2023 (non gravata in via giudiziaria);pur non motivando l’espulsione ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. c), d.lgs. 286/98, il Prefetto segnalava che il cittadino straniero era gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, senza però indicare alcun dato specifico al riguardo.

2. Il GdP ha motivato il rigetto del ricorso osservando:

a) che non risultava violato l’art. 18 d.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) - come asserito dal ricorrente in quanto la copia del decreto di espulsione notificata riportava l’attestazione di conformità all’originale solo nell’ultima pagina e non risultava riportata per esteso la firma del pubblico ufficiale che ha sottoscritto l’attestazione di conformità (ma solo una sigla), né la qualifica da costui rivestita - poiché era sufficiente l’attestazione di conformità in calce al decreto, e perché chi aveva sottoscritto il medesimo risultava del tutto individuabile;

b) il ricorrente non aveva fornito prova neppure indiziaria delle ragioni e/o interessi a rimanere in Italia per una qualsiasi ragione costituzionalmente garantita, ovvero dei motivi per i quali, a norma del d.lgs. 286/98 sussistano dei divieti di espulsione, giacché in seguito a reiterazione della domanda di protezione internazionale dichiarata inammissibile, l'opponente aveva esaurito tutti i possibili strumenti per l'ottenimento in via amministrativa della regolarizzazione della propria presenzasul territorio nazionale;

c) l’espulsione era stata comminata per i motivi di cui alla lett.

b) dell’art. 13, II co. d.lgs. 286/98 (per i quali i requisiti di legge in ogni caso risultavano soddisfatti), inoltre, alla luce dei seppur risalenti precedenti penali e dei più recenti precedenti di polizia, difficilmente sarebbe stato ipotizzabile il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, seppure per un periodo significativo il ricorrente risultasse aver avuto un regolare impiego mentre era in corso l'esame della domanda di protezione internazionale: esaurito, infatti, tale procedimento amministrativo, alcuni dei reati per il quale l'esponente è stato detenuto sarebbero in ogni caso ostativi al rilascio di un permesso di soggiorno indipendentemente dall'ipotetico inserimento nel tessuto sociale e culturale del paese in cui si trova. 3.- Il Ministero dell’Interno e il Prefetto della Provincia di Cuneo sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Con il primo motivo di ricorso, rubricato « Violazione dell’art.360, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. (motivazione apparente), ovvero violazione dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), in relazione alla denunciata violazione dell’art. 23, co. 1, d.lgs. 82/2005 nonché degli artt. 13, co. 7, d.lgs. 286/98 e 8 CEDU»,il ricorrente assume che il G.d.P.:

a) si sia limitato ad una motivazione che non offre alcuna risposta argomentata rispetto alle proprie richieste, essendosi limitato ad osservare che «è sufficiente l’attestazione di conformità in calce al decreto» ai sensi dell’art. 18, d.lgs. 445/2000, ignorando l’art. 23, co. 1, d.lgs. 82/2005, ed asserendo apoditticamente che «chi ha sottoscritto il medesimo [atto] risulta del tutto individuabile»;

b) avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di gravame relativo al difetto di traduzione dell’atto notificato nella lingua conosciuta dallo straniero o in una delle tre lingue veicolari «secondo la preferenza indicata dall’interessato», che nella specie non gli era stato chiesto di indicare;

c) con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 5, co. 6 e 19, co. 1.1, d.lgs. 286/98, nonché dell’art. 8 CEDU, si era limitato ad osservare che «difficilmente sarebbe ipotizzabile il rilascio di un permesso per motivi di lavoro», omettendo di pronunciarsi sulla domanda relativa alla sussistenza di cause di inespellibilità, ma formulando una prognosi negativa in ordine alla possibilità di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, non oggetto della domanda che, oltretutto, esulerebbe dalla giurisdizione ordinaria, in favore di quella amministrativa. 1.1- Il primo motivo – che denuncia un error in procedendo - è fondato con riguardo al vizio di omessa pronuncia sul secondo motivo di gravame del decreto di espulsione relativo al difetto di traduzione dell’atto notificato nella lingua conosciuta dallo straniero o in una delle tre lingue veicolari «secondo la preferenza indicata dall’interessato», poiché effettivamente nella specie, la questione di cui al motivo in esame non risulta in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, laddove la questione era stata effettivamente sottoposta al suo vaglio nel ricorso contro il decreto del Prefetto di Cuneo (v. pag. 3,4,5 del ricorso sub doc.3, ove è illustrato il motivo in questione riprodotto nel ricorso per cassazione in conformità al principio di autosufficienza).

Tutte le altre censure sono assorbite per il carattere decisivo dell’oggetto della censura accolta ove fondata. 3.- Il primo motivo va, quindi, accolto nei limiti predetti , e la sentenza impugnata, conseguentemente, va cassata con rinvio al Giudice di Pace di Cuneo in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limii indicati in motivazione, assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato, e rinvia al Giudice di Pace di Cuneo inpersona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli