Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, represented by two lawyers, challenged an order from the Court of Appeal of Turin against the Revenue Agency and various banks. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2282/2025 R.G. proposto da: ALISETTA DANIELA, elettivamente domiciliato in TORINO VIA DE SONNAZ, 14, presso lo studio dell’avvocato DESANA EVA RAFFAELLA (DSNVFF71H53L219N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOTTERO NICOLA (BTTNCL75B22L219Z) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA SELLA S.P.A., FALLIMENTO DANIELA DI ALISETTA DANIELA E C DANIELE, BENETTON GROUP S.R.L., COMUNE DI CHIERI, BPER BANCA S.P.A., CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI T Numero registro generale 2282/2025 Numero sezionale 450/2025 Numero di raccolta generale 16517/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO TORINO nel RG n.130/2024 depositata il 25/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.000 Euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 11/06/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 2282/2025 Numero sezionale 450/2025 Numero di raccolta generale 16517/2025 Data pubblicazione 20/06/2025