Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Bruni Mirella, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, terminating the case and ordering the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1914/2025 R.G. proposto da: BRUNI MIRELLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 332, presso lo studio dell’avvocato DE MAJO GABRIELE (DMJGRL61R13H501N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALL.TO BRUNI MIRELLA, elettivamente domiciliato in CASSINO VIA ARIGNI, 6 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MONTANELLI ERMINIO (MNTRMN79T31C034V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SICIGNANO ANTONIO, TERSIGNI FEDERICO -intimati- Numero registro generale 1914/2025 Numero sezionale 449/2025 Numero di raccolta generale 16515/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 avverso ordinanza di TRIBUNALE CASSINO nel RG n.51/2003 depositata il 04/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.850 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/06/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 1914/2025 Numero sezionale 449/2025 Numero di raccolta generale 16515/2025 Data pubblicazione 20/06/2025