Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-response within 40 days, extinguishing the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The proceedings involved Viteg SRL challenging a lower court judgment against Amco SPA and the liquidation of Viteg. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the right to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the litigation and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24224/2024 R.G. proposto da: VITEG SRL, elettivamente domiciliato in Padova Piazzetta Bettiol 15, presso lo studio dell’avvocato FASSANELLI ALESSIO (FSSLSS73T20Z133A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMCO SPA, elettivamente domiciliato in FONTE (TV) VIA GAIDOLA 28 INT. 13/14 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DOLCETTA ANDREA (DLCNDR74T17A471Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI VITEG SRL -intimato- Numero registro generale 24224/2024 Numero sezionale 448/2025 Numero di raccolta generale 16514/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1691/2024 depositata il 01/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida 5.000 in Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/06/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 24224/2024 Numero sezionale 448/2025 Numero di raccolta generale 16514/2025 Data pubblicazione 20/06/2025