Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Fire Spa, did not act to preserve the right to appeal the lower court's decree against Rinaldi Valter. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within 40 days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21410/2024 R.G. proposto da: FIRE SPA, elettivamente domiciliato in MESSINA VIA ORSO CORBINO 7, presso lo studio dell’avvocato BARBARO ALESSANDRO (BRBLSN74M17F158J) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALOI ANDREA (LAONDR86E28G273C), -ricorrente- contro RINALDI VALTER, elettivamente domiciliato in BERGAMO via sant'orsola, presso lo studio dell’avvocato MINONZIO PAOLA (MNNPLA71T44L400G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BERGAMO nel RG n.152/2021 depositato il 25/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 21410/2024 Numero sezionale 447/2025 Numero di raccolta generale 16512/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.850 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/06/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 21410/2024 Numero sezionale 447/2025 Numero di raccolta generale 16512/2025 Data pubblicazione 20/06/2025