Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Grolla Stefano, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Roncato S.R.L., maintained the position that the procedural silence warranted termination. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal for settlement results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23880/2024 R.G. proposto da: GROLLA STEFANO, elettivamente domiciliato in VICENZA CONTRÀ GARIBALDI 16 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GROLLA STEFANO (GRLSFN73L12L840P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RONCATO S.R.L. FALLIMENTO, elettivamente domiciliato in PADOVA PIAZZA MAZZINI, 64, presso lo studio dell’avvocato BARZON FEDERICO (BRZFRC70E22G224G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE PADOVA nel RG n.52/2024 depositato il 10/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 23880/2024 Numero sezionale 446/2025 Numero di raccolta generale 16511/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.850 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/06/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 23880/2024 Numero sezionale 446/2025 Numero di raccolta generale 16511/2025 Data pubblicazione 20/06/2025