Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, La Pecca SRL, did not act to preserve the right to a ruling after the lower court's proposal was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the appeal and order the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23256/2024 R.G. proposto da: LA PECCA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI N. 24, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI LA GROTTERIA CARLO (CNTCRL74B03H501X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIGOLI AGOSTINO (RGLGTN46R23H612H) -ricorrente- contro LA RICCA MARINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CENTURIPE N. 33, presso lo studio dell’avvocato BARREA MATTEO (BRRMTT64A02L273V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5530/2024 depositata il 04/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 23256/2024 Numero sezionale 445/2025 Numero di raccolta generale 16506/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 2.200 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/06/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 23256/2024 Numero sezionale 445/2025 Numero di raccolta generale 16506/2025 Data pubblicazione 20/06/2025