Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Brisca Securitisation S.R.L., challenged a bankruptcy decree against Lella S.R.L. without seeking a ruling after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22666/2024 R.G. proposto da: BRISCA SECURITISATION S.R.L., elettivamente domiciliato in GENOVA VIA BRIGATA LIGURIA, 3/11, presso lo studio dell’avvocato DAHMOUNI KARIM (DHMKRM76S10E625D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Cassinelli Nicola Gianmaria (CSSNLG90C25D969U) -ricorrente- contro FALLIMENTO LAVABIANCHERIA E STIRERIA LELLA S.R.L., elettivamente domiciliato in GENOVA VIA XII OTTOBRE 10-13 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CAMPAGNA MARCELLO (CMPMCL63C02F839U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso decreto di TRIBUNALE GENOVA nel RG n.8970/2023 depositata il 12/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 22666/2024 Numero sezionale 444/2025 Numero di raccolta generale 16499/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.850 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/06/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 22666/2024 Numero sezionale 444/2025 Numero di raccolta generale 16499/2025 Data pubblicazione 20/06/2025