Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-response within 40 days, extinguishing the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal's communication. The court found that the appellant, Sainaghi Ivano, did not act to preserve the right to contest the lower court's decree regarding the bankruptcy of Solution Group Spa. Consequently, the judgment was dismissed as withdrawn, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8885/2024 R.G. proposto da: SAINAGHI IVANO, elettivamente domiciliato in OSTIA VIA DELLE AZZORRE N. 300, presso lo studio dell’avvocato CARDILLI DELIO (CRDDLE50H11F022G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' SOLUTION GROUP SPA, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA G.B. MORGAGNI 8, presso lo studio dell’avvocato MAZZOLI PIERPAOLO (MZZPPL71R18A944T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BOLOGNA nel RG n.5982/2023 depositato il 20/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 8885/2024 Numero sezionale 443/2025 Numero di raccolta generale 16497/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.150 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/06/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 8885/2024 Numero sezionale 443/2025 Numero di raccolta generale 16497/2025 Data pubblicazione 20/06/2025