Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, Besuschì Simona, did not act within the timeframe, while the opposing party, the bankruptcy administrator of Solution Group SPA, sought the appeal's dismissal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, imposing costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8072/2024 R.G. proposto da: BESUSCHI SIMONA, elettivamente domiciliato in OSTIA VIA DELLE AZZORRE N. 300, presso lo studio dell’avvocato CARDILLI DELIO (CRDDLE50H11F022G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' SOLUTION GROUP SPA, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA G.B. MORGAGNI, presso lo studio dell’avvocato MAZZOLI PIERPAOLO (MZZPPL71R18A944T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BOLOGNA nel RG n.5961/2023 depositato il 23/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 8072/2024 Numero sezionale 442/2025 Numero di raccolta generale 16494/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 2.100 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/06/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 8072/2024 Numero sezionale 442/2025 Numero di raccolta generale 16494/2025 Data pubblicazione 20/06/2025