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Ordinanza — n. 16411/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows expulsion appeal due to failure to translate expulsion order into Georgian, invalidating the time limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16411/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a peace judge's dismissal of an expulsion appeal filed out of time. The foreign national argued the expulsion order was not translated into Georgian, preventing timely understanding and opposition, while the administration claimed the delay was pretexts. The court held that the peace judge erred by failing to examine the lack of translation, which legally extends the appeal period until the citizen understands the decision.

Regesto Legislator

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Art. 2, c. 6, 13 comma 7 T.U. Immigrazione; Art. 24 Cost.: The failure to translate an expulsion order into the citizen's known language renders the act null, allowing late opposition if the citizen lacked adequate knowledge of the decision and available remedies.

Parole chiave

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expulsion order nullity translation requirement language barrier time limit extension foreign national rights administrative procedure Cassation review tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2, c. 6, 13 comma 7 T.U. Immigrazione
394/1999 e all’art. 24 della Costituzione.
Art. 3 comma 3 D.P.R. 394/1999
Immigrazione, dell’art. 3 comma 3, D.P.R.
Art. 24 della Costituzione
394/1999 e all’art. 24 della Costituzione.
art. 24 della Costituzione
394/1999 e all’art. 24 della Costituzione.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3676 del 08/03/2012
Cass. n. 14733 del 14/07/2015
Cass. n. 14733 del 14/07/2015; Cass.
Cass. n. 13323 del 28/05/2018
14733 del 14/07/2015; Cass. n. 13323 del 28/05/2018 ) Ciò salvo che si accerti che lo straniero parla e comprende la lingua italiana ovvero altra lingua in cui è stato tradotto il provvedimento (cd.
Cass. n. 24015 del 30/10/2020
lingua veicolare), gravando il relativo onere della prova sulla pubblica amministrazione, ma potendosi anche ricorrere a presunzioni (Cass. n. 24015 del 30/10/2020; Cass.
Cass. n. 2953 del 31/01/2019
Cass. n. 4226 del 19/02/2020
Cass. n. 10936 del 26/04/2023
4226 del 19/02/2020) decorrendo il termine per la opposizione solo dal momento in cui lo straniero ha avuto adeguata conoscenza della natura del provvedimento adottato e del rimedio proponibile avverso lo stesso (Cass. n. 10936 del 26/04/2023; v.
Cass. n. 34355 del 24/12/2024
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12829/2024 R.G. proposto da TSIKARISHVILI GOCHA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSIO SIMONA (LSSSMN68C43L219E) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, PREFETTO DI TORINO -intimati- avverso la SENTENZA di GIUDICE DI PACE TORINO n. 1621/2024 depositata il 21/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO. FATTI DI CAUSA Il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensione, del decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal Prefetto di Torino in data 13 luglio 2023 e del conseguente ordine di allontanamento, emesso e notificato in pari data dal Questore di Torino.

Il Giudice di pace ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto depositato fuori termine, essendo il deposito telematico del 27 febbraio 2024. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un motivo. L’Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione a eventuale discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 2, c. 6, 13, comma 7, T.U. Immigrazione, dell’art. 3 comma 3, D.P.R. 394/1999 e all’art. 24 della Costituzione. Il ricorrente deduce di avere lamentato l’illegittimità dell’espulsione per mancata traduzione del provvedimento in lingua conosciuta, vale a dire il georgiano, nonché la tempestività dell’impugnazione. Avrebbe dunque errato il Giudice di pace poiché il decreto, tradotto solo in lingua inglese, non è stato portato a sua conoscenza ed egli a pagina 4 del ricorso aveva lamentato appunto questa mancata traduzione e quindi la necessità di rimettere il ricorrente in termini per la impugnazione, denunciando la mancata traduzione come “circostanza che ha impedito al ricorrente di comprendere il contenuto dell’impugnato provvedimento e di proporre, dunque, un’opposizione tempestiva”. 2.- Il motivo è fondato .

La eccezione relativa alla mancata traduzione e all’eventuale conseguente diritto alla restituzione in termini, non è stata esaminata dal Giudice di pace che si è limitato a ritenere il ricorso intempestivo nonostante la questione abbia costituito uno dei motivi del ricorso, sul quale l'amministrazione si è difesa ritenendo che l'eccezione di mancata traduzione fossepretestuosa. Si tratta quindi di un tema che il Giudice di pace avrebbe dovuto approfondire, atteso che l’obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nelle lingua conosciuta dallo straniero è derogabile solo se l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. n. 3676 del 08/03/2012;

Cass. n. 14733 del 14/07/2015; Cass. n. 13323 del 28/05/2018 ) Ciò salvo che si accerti che lo straniero parla e comprende la lingua italiana ovvero altra lingua in cui è stato tradotto il provvedimento (cd. lingua veicolare), gravando il relativo onere della prova sulla pubblica amministrazione, ma potendosi anche ricorrere a presunzioni (Cass. n. 24015 del 30/10/2020; Cass. a n. 2953 del 31/01/2019). Costituisce infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, l’affermazione che la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la nullità del provvedimento che può essere fatta valere con la opposizione tardiva (Cass. n. 4226 del 19/02/2020) decorrendo il termine per la opposizione solo dal momento in cui lo straniero ha avuto adeguata conoscenza della natura del provvedimento adottato e del rimedio proponibile avverso lo stesso (Cass. n. 10936 del 26/04/2023; v. anche Cass.n. 34355 del 24/12/2024).

Pertanto a fronte della mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua madre del cittadino straniero, il giudice di pace, al fine di valutare la tempestività o meno della opposizione non poteva limitarsi a verificare il decorso del tempo tra la data di notifica e la data di deposito del ricorso, ma avrebbe dovuto accertare se lo straniero parlasse la lingua italiana o la lingua veicolare nella quale il provvedimento è stato tradotto e, in caso diverso, da quando l’interessato avesse avuto piena contezza del provvedimento e del rimedio esperibile avverso di esso.

Ne consegue,in accoglimento del ricorso , la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al Giudice di pace di Torino in persona di magistrato diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudiziodi legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvi a al Giudice di pace di Torino in persona di magistrato diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del