Italian Court of Cassation allows expulsion opposition appeal due to lack of specific reasoning on family life rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's dismissal of an expulsion opposition, finding the original decision legally flawed. The appellant, a Mauritian national residing in Italy since 1994, argued that the lower court failed to examine his specific family life situation under Article 8 of the ECHR. The Court ruled that the lower judge's reasoning was stereotyped and did not address the concrete facts regarding the appellant's private and family life, violating constitutional requirements for adequate motivation. Consequently, the decision was quashed and the case was remitted to a different judge of the Peace Court for a new examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 CEDU; Art. 111 Cost.: The court must examine the concrete personal situation of the foreigner regarding family life; a stereotyped or abstract refusal to consider specific family ties violates the constitutional requirement for adequate motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12327/2024 R.G. proposto da KANARAM SEEWOOSUNKAR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI NR. 30, presso lo studio dell’avvocato FERRARA ALESSANDRO (FRRLSN73C28A783W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro; PREFETTO DI ROMA -intimati avverso la SENTENZA di GIUDICE DI PACE di ROMA n. 4157/2024 depositata il 16/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.
FATTI DI CAUSA Il ricorrente, cittadino delle isole Mauritius, si è opposto al decreto di espulsione adottato nei sui confronti rilevando che egli è in Italia dal 1994 che non ha rinnovato il permesso di soggiorno per smarrimento dei documenti; l'amministrazione ha dedotto che lo straniero,scarcerato dopo una direttissima in data 16/10/2023, era stato accompagnato presso l'ufficio immigrazione dove gli veniva notificato il decreto di espulsione. Il Giudice di pace ha respinto l'opposizione sulla base della seguente motivazione: «Esaminati gli atti del giudizio e tutti i documenti allegati, non si riscontra alcun vizio di legittimità del provvedimento opposto né sotto il profilo dell’accertamento dei fatti che ne costituiscono il presupposto; né sotto il profilo delle norme disciplinanti la materia né sotto il profilo della motivazione e dell’istruttoria svolta.
Pertanto, non appaiono condivisibili le deduzioni ed eccezioni sollevate dall’istante, e le circostanze genericamente addotte a giustificazione della sua permanenza sul territorio nazionale sono inidonee a contrastare il provvedimento opposto. Considerato infine che l’istante non ha dimostrato alcun elemento ostativo all’espulsione, e quindi al rientro nel proprio paese di provenienza in difetto di richiesta di alcuna misura straordinaria per particolari esigenze umanitarie, il ricorso va rigettato». Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato affidandosi un motivo.
Il Ministero intimato non tempestivamente costituito ha presentato istanza per la partecipazione all'eventuale discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11, art. 13, comma 2, lett.
b) ed art. 19, comma 1.1. del D.Lgs. nr. 286/98 in relazione agli artt. 8 della C.E.D.U. ed art. 117 Cost ex art. 360, nr. 3, c.p.c. si rileva l’errore in diritto da cui è inficiata l’impugnata ordinanza laddove, parametrando la decisione alle sole deduzioni di parte resistente, il Giudice di pace di Roma ha respinto i due motivi inerenti la violazione dell’art. 8 della C.E.D.U. e delart1 3 del D. Lgs. Nr. 286/98, omettendo di esaminare la concreta situazione personale dell’odierno ricorrente in Italia, attesa la mancata deduzione e prova di elementi ostativi all’adottata espulsione.
Il Giudice di pace ha eluso di esaminare la fattispecie dedotta in giudizio alla luce dell’art. 8 della C.E.D.U., nonché della rilevanza del diritto alla “vita privata e familiare”, in tal modo violando la giurisprudenza ermeneutica della Corte di Strasburgo. 2.-Il motivo è fondato. La motivazione del giudice di pace è stereotipata ed apodittica non analizza le deduzioni del ricorrente segnatamente il rilevo di avere una vita familiare in Italia. La motivazione del provvedimento impugnato, non centrata sul caso concreto non è idonea a rendere palesi le ragioni per le quali le deduzioni ed eccezioni dell’istante sono state respinte.
Come da giurisprudenza costante di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, il rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. In particolare non è sufficiente al fine di respingere l'opposizione il richiamo alle motivazioni e argomentazioni esposte dalla amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato, né la motivazione basata su una affermazione generale e astratta (Cass. n. 7090 del 03/03/2022;
Cass. n. 30178 del 31/10/2023; Cass. n. 4166 del 15/02/2024) Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione del provvedimento impugnato e rinvio al giudice di pace in persona di magistrato diverso da quello che ha reso il provvedimento impugnato per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa i l provvedimento impugnato e rinvia al G iudice di pace di ROMA in persona di magistrato diverso da quello che ha reso il provvedimento impugnato per un nuovo esame per la liquidazione