Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The applicant, Fabi Giuseppe, represented by Strmini, did not act on the proposal communicated to him, while the respondent, Banca Centro-Credito Cooperativo, argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the case and an order for the applicant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination of proceedings within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation judgment.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 881/2025 R.G. proposto da: FABI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CESI 21 C/O STUDIO GRECO, presso lo studio dell’Avvocato STRINATI EMILIANO (STRMLN70H24L117M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA CENTRO - CREDITO COOPERATIVO TOSCANA-UMBRIA SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in PERUGIA, VIA G.B. PONTANI N. 14, presso lo studio dell’Avvocato BRICCA LANFRANCO (BRCLFR51R17C990G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. -intimata- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI ROMAn.6370/2024 depositata il 10/10/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 881/2025 Numero sezionale 440/2025 Numero di raccolta generale 16383/2025 Data pubblicazione 18/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/06/2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 881/2025 Numero sezionale 440/2025 Numero di raccolta generale 16383/2025 Data pubblicazione 18/06/2025