Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Simeoli Antonio, challenged a second-instance judgment regarding inheritance matters against the heirs of the deceased, but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 130/2025 R.G. proposto da: SIMEOLI ANTONIO, elettivamente domiciliato in POZZUOLI (NA), VIA MILISCOLA 424, presso lo studio dell’Avvocato FIERRO FRANCESCO (FRRFNC45C07G964N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CAGNAZZI CARLO LUCA e CAGNAZZI LIVIA, quali unici eredi legittimi ed aventi causa di Franzino Cristina, elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Dei Cimbri n. 23, presso lo studio dell’Avvocato Marcello De Luca (DLCMCL56M07F839X) che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrenti- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIn.2434/2024 depositata il 03/06/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 130/2025 Numero sezionale 439/2025 Numero di raccolta generale 16382/2025 Data pubblicazione 18/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/06/2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 130/2025 Numero sezionale 439/2025 Numero di raccolta generale 16382/2025 Data pubblicazione 18/06/2025