Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposed settlement under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed settlement within the statutory 40-day period. Deda SRL, the appellant, had no objection to the proposal submitted by the lower court, while Telecom Italia S.P.A. remained the respondent. The court ruled that silence constitutes a waiver of the right to appeal under the relevant procedural articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the respondent.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2331/2023 R.G. proposto da: DEDA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato TRULIO ANTONIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ROTONDI ANTONIO (RTNNTN51H13A509E) -ricorrente- contro TELECOM ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS MANGELLI PAOLO (DSNPLA61M20H501R) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIn.3948/2022 depositata il 23/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 2331/2023 Numero sezionale 438/2025 Numero di raccolta generale 16380/2025 Data pubblicazione 18/06/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/06/2025 Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 2331/2023 Numero sezionale 438/2025 Numero di raccolta generale 16380/2025 Data pubblicazione 18/06/2025