Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory period. The appellant, NOVEMBRE 79 S.R.L., did not request a decision on the appeal after 40 days elapsed since the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22317/2024 R.G. proposto da: NOVEMBRE 79 S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO, 17, presso lo studio dell’Avvocato DE SANTIS FABIANO (DSNFBN79C07H501B) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY, 23, presso lo studio dell’Avvocato DRAGONE CLAUDIO (DRGCLD50R08H501E) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI ROMA n.4599/2024 depositata il 27/06/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 22317/2024 Numero sezionale 435/2025 Numero di raccolta generale 16266/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/06/2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 22317/2024 Numero sezionale 435/2025 Numero di raccolta generale 16266/2025 Data pubblicazione 17/06/2025