Decreto — n. 16258/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26949/2024 R.G. e su quello ad esso abbinato, proposti, rispettivamente, da: BOSCHIROLI ROBERTO, BOSCHIROLI MARTINO e BOSCHIROLI Cecilia, gli ultimi due quali chiamati all'eredità di Boschiroli Angelo con la procedura del beneficio di inventario, tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Tagliamento n. 14, presso lo studio dell’Avvocato Gabriele Pafundi (PFNGRL57B09H501K) che li rappresenta e difende unitamente agli Avvocati Giovanni Pigolotti (PGLGNN60E14B157F) e Martino Boschiroli (BSCMTN46R20D142W). -ricorrenti- e da BOSCHIROLI ROBERTO, nella sua qualità di socio e legale rappresentante della cessata società Boschiroli F.lli di Angelo Vincenzo Boschiroli s.n.c., nonché di chiamato all'eredità di Boschiroli Angelo, eredità con beneficio di inventario, BOSCHIROLI CECILIA, in qualità di chiamata all'eredità di Boschiroli Angelo con beneficio d'inventario, e BOSCHIROLI MARTINO, in proprio ex art.86 c.p.c. e quale chiamato all'eredità di Boschiroli Angelo con il beneficio di inventario, tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Tagliamento n. 14, presso lo studio dell’Avvocato Gabriele Pafundi (PFNGRL57B09H501K) che li rappresenta e difende unitamente agli Avvocati Martino Boschiroli e Giovanni Pigolotti -ricorrenti- entrambi contro DILE SPV S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, al Viale G.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16258/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna ciascuna parte ricorrente (essendovi tenuti in via solidale i soggetti in essa indicati) al pagamento, in favore della rispettiva parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26949/2024 R.G. e su quello ad esso abbinato, proposti, rispettivamente, da: BOSCHIROLI ROBERTO, BOSCHIROLI MARTINO e BOSCHIROLI Cecilia, gli ultimi due quali chiamati all'eredità di Boschiroli Angelo con la procedura del beneficio di inventario, tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Tagliamento n. 14, presso lo studio dell’Avvocato Gabriele Pafundi (PFNGRL57B09H501K) che li rappresenta e difende unitamente agli Avvocati Giovanni Pigolotti (PGLGNN60E14B157F) e Martino Boschiroli (BSCMTN46R20D142W). -ricorrenti- e da BOSCHIROLI ROBERTO, nella sua qualità di socio e legale rappresentante della cessata società Boschiroli F.lli di Angelo Vincenzo Boschiroli s.n.c., nonché di chiamato all'eredità di Boschiroli Angelo, eredità con beneficio di inventario, BOSCHIROLI CECILIA, in qualità di chiamata all'eredità di Boschiroli Angelo con beneficio d'inventario, e BOSCHIROLI MARTINO, in proprio ex art.86 c.p.c. e quale chiamato all'eredità di Boschiroli Angelo con il beneficio di inventario, tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Tagliamento n. 14, presso lo studio dell’Avvocato Gabriele Pafundi (PFNGRL57B09H501K) che li rappresenta e difende unitamente agli Avvocati Martino Boschiroli e Giovanni Pigolotti -ricorrenti- entrambi contro DILE SPV S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, al Viale G.
Mazzini, presso lo studio dell’Avvocato Pierluigi Federici (FDRPLG82T02H501F) che la rappresenta e difende -controricorrente- CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE LOMBARDO S.C.R.L. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.33/2019 depositata il 08/01/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che leparti ricorrent i abbianochiesto la decisione dei rispettivi ricors i ;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna ciascuna parte ricorrente (essendovi tenuti in via solidale i soggetti in essa indicati) al pagamento, in favore della rispettiva parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.