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Decreto — n. 16060/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 16060/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing a foreign national, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party, the Ministry of the Interior, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, terminating the case without addressing the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day period waiver by silence Code of Civil Procedure procedural default rigetto provvisorio dell'opposizione abbandono del procedimento sospensione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
6169/2024 depositata il 07/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
6169/2024 depositata il 07/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2689/2025 R.G. proposto da: CASTILLO MOYA CESAR ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCIANO GIUSEPPINA (MRCGPP68H65F205Q) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA BERGAMO -intimati- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE BERGAMO di cui al proc. n.r.g. 6169/2024 depositata il 07/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 2689/2025 Numero sezionale 425/2025 Numero di raccolta generale 16060/2025 Data pubblicazione 16/06/2025 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 10/06/2025 IOFRIDA GIULIA Numero registro generale 2689/2025 Numero sezionale 425/2025 Numero di raccolta generale 16060/2025 Data pubblicazione 16/06/2025