Cassation appeal dismissed due to appellant's formal withdrawal, resulting in judgment extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal, which the respondent refused to accept. Although the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, the court noted the respondent's non-acceptance necessitated a specific declaration of extinction. Consequently, the judgment was extinguished, and the appellant was ordered to pay the respondent's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; While a withdrawal of appeal satisfies statutory requirements for extinction, the court must explicitly declare the case extinguished if the opposing party refuses to accept the withdrawal.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20044/2021 R.G. proposto da: FERRAROTTO GIUSEPPE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PARISI MARCO (PRSMRC67L23F158O) -ricorrente- contro CALIFANO CHRISTOPHER PASQUALE, elettivamente domiciliato in CAPO D'ORLANDO VIA GIOVANNI AMENDOLA66, presso lo studio dell’avvocato BOTTARO ANGIOLELLA (BTTNLL62L57B666L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.17/2021 depositata il 12/01/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la non accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
Numero registro generale 20044/2021 Numero sezionale 424/2025 Numero di raccolta generale 16046/2025 Data pubblicazione 16/06/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che le spese vanno liquidate come da dispositivo, stante la non accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12/06/2025 Enrico Scoditti Numero registro generale 20044/2021 Numero sezionale 424/2025 Numero di raccolta generale 16046/2025 Data pubblicazione 16/06/2025