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Ordinanza — n. 15913/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses first ground for lack of specificity but allows second ground for omitted interest ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15913/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the first appeal ground inadmissible due to a lack of specific reference to documentary evidence, while accepting the second ground regarding omitted interest calculations. The lower court had previously rejected the creditor's claim based on prescription and insufficient proof of services rendered to third parties. Consequently, the judgment was quashed only on the issue of missing interest rulings, sending the case back for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 99 L.F.; Art. 380 bis.1 c.p.c.: The appeal must specifically identify the evidence relied upon; a generic reference to a document without detailing its content renders the appeal inadmissible, whereas a failure to rule on a specific claim submitted in the opposition petition warrants cassation.

Parole chiave

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insolvency opposition specificity of appeal omission of interest ruling prescription of debt tax advisory services cassation procedure new trial remand responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 99 L.F.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1.
Art. 116 c.p.c.
Art. 210 c.p.c.
Art. 2233 c.c.
231/2002 con riferimento all’art. 2233 c.c. e agli artt.
d.lgs. n. 231/2002
Il decreto impugnato non si è pronunciato sulla richiesta di interessi moratori (commerciali ex d.lgs. n. 231/2002) che l’odierna ricorrente ha, invece, dimostrato, in ossequio al principio di autosufficienza, di aver svolto anche nel ricorso ex art.
Art. 93 L.F.
Art. 94 L.F.
Art. 95 L.F.
Art. 96 L.F.
Art. 97 L.F.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 12548/2017
Cass. n. 5570/2018
Cass. n. 5570/2018, di recente, Cass.
Cass. n. 9593/2021
5570/2018, di recente, Cass. n. 9593/2021).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10861/2023 R.G. proposto da MORARI MOIRA, elettivamente domiciliata in NOCERA SUPERIORE VIA SAN CLEMENTE N. 3,, presso lo studio dell’avvocato GUARIGLIA PASQUALE (GRGPQL70A20F913E) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO R.B.C. DI ROSA RAFFAELLA C. S.A.S. E DELLA SOCIA ACCOMANDATARIA ROSA RAFFAELLA -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di MANTOVA n. 1504/2020 depositatoi l 17/04/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.

FATTI DI CAUSA Il G.D. del Tribunale di Mantova ha rigettato l’istanza di insinuazione al passivo del fallimento R.B.C. di Rosa Raffaella C s.a.s. e del socio accomandatario Rosa Raffaella proposta da Moira Morari per il credito complessivo di € 190.880,97 vantato a titolo di corrispettivo per l’attività professionale di consulenza fiscale e tributaria svolta dall’istante a favore della fallita (per la socia anche di natura previdenziale) negli anni dal 2003 al 2016. Il G.D. ha fondato la decisione di rigetto sul rilievo che l’istante non aveva fornito prova dell’attività professionale svolta a favore di soggetti diversi dalla fallita, nonché per prescrizione ordinaria e presuntiva del credito.

Il Tribunale di Mantova, adito in sede di opposizione ex art. 98 L.F. proposta dalla Morari, ha ammesso quest’ultima al passivo per l’importo di € 8.287,19, in via privilegiata, ex art. 2751 bis n. 2 c.c., e per l’importo di € 19.926,61, in chirografo, nonché al passivo del fallimento Rosa Raffaella per l’importo di € 400,00 in via privilegiata e per l’importo di € 4.877,29 in chirografo. Il giudice di merito ha condiviso l’impostazione del G.D. in ordine all’intervenuta prescrizione del credito per il periodo anteriore al 2010.

Ha, invece, ritenuto che, relativamente al periodo 2010- 2016, la ricorrente aveva provato lo svolgimento dell’attività professionale per il credito sopra indicato, alla stregua delle deposizioni testimoniali e della documentazione allegata Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Moira Morari affidandolo a due motivi. L’intimata non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 116 e 210 c.p.c. e 99 L.F.

Espone la ricorrente che il Tribunale avrebbe deciso l’opposizione allo stato passivo senza considerare la documentazione prodotta in sede di verifica dello stato passivo. Deduce di aver chiesto l’acquisizione del fascicolo della procedura concorsuale di cui è causa e di aver lamentato, nelle deduzioni da allegare al verbale d’udienza del 13.12.2022, che il CTU non aveva consultato la documentazione dalla stessa depositata nel fascicolo del fallimento, avente ad oggetto le “prestazioni svolte e sintetizzate nell’allegata tabella”. Infine, allega di aver specificamente indicato al Giudice tutti gli elementi istruttori utili al fine di esaminare la domanda di opposizione allo stato passivo.

2. Il motivo è inammissibile. E’ senz’altro orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui l'art. 99 legge fall., a norma del quale il ricorso in opposizione deve contenere, a pena di decadenza, «l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti», non comporta l'onere per l'opponente di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che i documenti in questione siano fra quelli indicati nell'atto introduttivo, sui quali il creditore mostri di voler fondare la propria pretesa anche nel giudizio di impugnazione (vedi Cass. 12548/2017;

Cass. n. 5570/2018, di recente, Cass. n. 9593/2021). Nel caso di specie, la ricorrente lamenta che il giudice di merito non ha considerato i documenti dalla stessa prodotti in sede di verifica di stato passivo, senza, tuttavia, aver avuto cura di precisare minimamente quali fossero tali documenti, non esaminati dal CTU, avendo fatto genericamente riferimento ad una tabella, assolutamente imprecisata nel suo contenuto, che avrebbe indicato nelle deduzioni da allegare al verbale d’udienza del 13.12.2022. Ne consegue che, sul punto, il ricorso difetta totalmente di autosufficienza e specificità.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,4 e 5 d.lgs.n. 231/2002 con riferimento all’art. 2233 c.c. e agli artt. 93,94,95, 96 e 97 L.F., per avere il Tribunale completamente omesso di pronunciare sulla domanda relativa agli interessi moratori dovuti ex lege.

4. Il motivo è fondatoquanto alla omissione di pronuncia . Il decreto impugnato non si è pronunciato sulla richiesta di interessi moratori (commerciali ex d.lgs. n. 231/2002) che l’odierna ricorrente ha, invece, dimostrato, in ossequio al principio di autosufficienza, di aver svolto anche nel ricorso ex art. 98 L.F. (vedi pag. 12 del ricorso per cassazione in cui sono state trascritte le conclusioni del ricorso ex art. 98 L.F.). Il decreto deve essere quindi cassato, limitatamente al secondo motivo, con rinvio al Tribunale di Mantova, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il secondo motivo, inammissibile il primo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Mantova,