Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity regarding late documents and generic testimony. The court ruled the appeal failed to identify specific documents or facts. The court upheld the trial judge's discretionary assessment of evidence. The appeal was rejected because it lacked the required specificity under Article 366 of the Code of Civil Procedure. The court affirmed that evidence evaluation remains within the trial judge's exclusive domain. The decision emphasizes strict adherence to procedural requirements for admissibility. The ruling clarifies the boundaries of appellate review in civil proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the trial court erred in assessing late documents and testimony. The appellant argued that specific documents submitted shortly after filing an opposition were untimely and that witness testimony was improperly excluded due to generic formulation. The court found the appeal lacked specificity by failing to identify which documents were late or which facts the testimony addressed, and noted the trial judge's evaluation of evidence is non-appealable unless based on erroneous legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 244, comma 1 c.p.c.: An appeal alleging violation of procedural rules regarding late evidence or generic testimony is inadmissible if it fails to specify the documents or facts in question, as the trial judge's assessment of evidence remains non-appealable unless based on erroneous legal principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16631/2020 R.G. proposto da Mondialpol Italia S. r.l . , elettivamente domiciliat a presso l’indicato indirizzo PEC dell’avv. Giuseppe Gitto , che la rappresenta e difende -ricorrente - contro TECNIS S.p.A.in Amministrazione Straordinaria -intimata - avverso il decreton. cron. 3939/2020, depositato dal Tribunale di Cataniail 15 . 4 .20 20 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.4.2025dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA Mondialpol ItaliaS.r.l. presentò domanda di insinuazione al passivo dell’amministrazione straordinaria di Tecnis S.p.A., ritenendosititolare di crediti a titolo di corrispettivo per servizi di vigilanza – in parte a lei ceduti da altre società – per i l complessivo importo di € 223.471,06.
A fronte del rigetto della domanda da parte del giudice delegato, la ricorrente presentò opposizione allo stato passivo, che venne a sua volta respinta dal Tribunale di Catania. Contro il decretodel Tribunale, Mondialpol Italia S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa un solo motivo. L’amministrazione straordinaria di TecnisS.p.A. è rimast a intimata. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
L’unico motivo di ricorso denuncia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c.» e, in particolare, degli artt. 1 16 c.p.c. e 16 - bis , comma 7, d.lgs.[recte d.l.] n. 179 del 2012». La ricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto tardive le produzioni documentali effettuate con «nota di deposito del 4.10.2018», che non sia stata adeguatamente valutata la documentazione disponibile e che non sia stata ammessa la prova testimoniale offerta con il ricorso in opposizione allo stato passivo.
2. Il motivo è inammissibile. 2.1. È astrattamente corretta la duplice affermazione della ricorrente secondo cui:
a) la produzione documentale non poteva essere ritenuta tardiva, se effettuata nei giorni immediatamente successivi al deposito telematico dell’atto di opposizione allo stato passivoe solo a causa della necessità di inviare più messaggi, per i l superamento del la dimensione massima del singolo messaggio consentita dal sistema informatico ( nonché dal la necessità, all’epoca, di attendere l’assegnazione del numero di ruolo del fascicolo, prima di procedere all’invio dei messaggi successivi al primo);
b) la tardività non poteva sussistere con riferimento ai documenti già prodotti nella fase di accertamento dello stato passivo davanti al giudice delegato, da intendersi richiamati in modo specifico con l’indicazione di deposito contenuta nel ricorso in opposizione (Cass. nn. 25563/2020; 12549/2017). 2.2. Tuttavia, sotto questo profilo, il ricorso difetta di specificità (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), perchénon precisa quali documentifurono prodotti solo con la «nota di deposito del 4.10.2018», né quali documenti erano stati già prodotti con le osservazioni al progetto di stato passivo. 2.3.
Inoltre, il Tribunale di Catania, dopo l’iniziale affermazione secondo cui la documentazione tardivamente prodotta non era suscettibile di valutazione, ne ha comunque apprezzato il contenuto, anche con specifico riferimento ad alcuni documenti, come il «contratto» (ritenuto inopponibile, perché privo di data certa), lo «storico radio allarme» e le «fatture prodotte»(ritenuti non decisivi, perché di formazione unilaterale della stessa ricorrente). Pertanto, l’affermazione iniziale si deve considerare irrilevante ai fini della decisione assunta, che è comunque fondata su l prudente apprezzamento del materiale istruttorio disponibile.
Anche tale apprezzamento è fatto oggetto di critica nelricorso, ma esso è ovviamente riservato al giudice del merito e insindacabile in questa sede di legittimità. 2.4. Quanto poi alla mancata ammissione della dedotta prova testimoniale, la relativa motivazione del Tribunale (secondo cui la prova era «genericamente formulata») è pertinente e conforme al diritto, che impone la deduzione della prova «mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in capitoli separati, sui quali ciascuna di essedeve essere interrogata» (art. 244, comma 1, c.p.c.).La valutazione in concreto della genericità dei capitoli è materia riservata al giudice del meritoe, in sede di legittimità, «può essere censurata [solo] se basata su erronei principi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico»(Cass. nn. 32547/2024; 34189/2022).
Censura che non viene mossa in questi termininel ricorso, ove ci si limita a ricopiare i tre capitoli di prova, preceduti dalla generica doglianza che «Non si comprende … come possa considerarsi non idonea … la prova per testi formulata».
3. Dichiar ato inammissibile il ricorso , non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità , non avendo svolto difese la parte intimata.
4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma d