Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Francesca Santini, did not act to preserve her right to appeal the second-instance judgment against Morgan Immobiliare SRL. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2166/2025 R.G. proposto da: SANTINI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in BIELLA VIA LAMARMORA, 21 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato BOGGIO LUCA (BGGLCU69E24A859Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO MORGAN IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliato in MILANO VIA MANUZIO 17, presso lo studio dell’avvocato CAPURRO TOMMASO (CPRTMS81E03H183L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2992/2024 depositata il 08/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 2166/2025 Numero sezionale 423/2025 Numero di raccolta generale 15536/2025 Data pubblicazione 11/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.800 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 7/06/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 2166/2025 Numero sezionale 423/2025 Numero di raccolta generale 15536/2025 Data pubblicazione 11/06/2025