Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under Article 380-bis CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond within the mandatory 40-day period. The appellant, AIR CARBURANTI SRL, had not requested a decision on the proposed settlement after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12348/2024 R.G. proposto da: AIR CARBURANTI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN NICOLA DE CESARINI, 3, presso lo studio dell’avvocato GIANNELLI GIANVITO (GNNGVT60S26A662X) rappresentato e difeso dall'avvocato CHECCHIA OLSTENIO (CHCLTN72R16A662U) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MATERA -intimato- Numero registro generale 12348/2024 Numero sezionale 422/2025 Numero di raccolta generale 15534/2025 Data pubblicazione 11/06/2025 avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO POTENZA nel RG n.463/2023 depositato il 20/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.750 Euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 05/06/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 12348/2024 Numero sezionale 422/2025 Numero di raccolta generale 15534/2025 Data pubblicazione 11/06/2025