Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, New Air Carburanti Srl, had not acted after the lower court's proposal for judgment summary, while the tax authority argued the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction is deemed a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for summary judgment within forty days constitutes a deemed renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12349/2024 R.G. proposto da: NEW AIR CARBURANTI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN NICOLA DE¿ CESARINI, 3, presso lo studio dell’avvocato GIANNELLI GIANVITO (GNNGVT60S26A662X) rappresentato e difeso dall'avvocato CHECCHIA OLSTENIO (CHCLTN72R16A662U) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MATERA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO POTENZA nel RG n.464/2023 depositato il 20/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 12349/2024 Numero sezionale 421/2025 Numero di raccolta generale 15533/2025 Data pubblicazione 11/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.750 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 05/06/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 12349/2024 Numero sezionale 421/2025 Numero di raccolta generale 15533/2025 Data pubblicazione 11/06/2025