Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing a client against the Calabria Forest Company, did not act to preserve the right to a ruling. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case and order the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the prescribed forty-day period constitutes a waiver of the right to judgment, resulting in the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13300/2024 R.G. proposto da: FAVASULI PIETRO, elettivamente domiciliato in BIANCO VIA MAGNA GRECIA 2 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato STRANGIO GIUSEPPE (STRGPP81P27D976V) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GERMANO' ANTONIO (GRMNTN82E22H224U), SICLARI FRANCESCO (SCLFNC74L22H224W) -ricorrente- contro AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI VIA TOMMASO CASSANESE, 1 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato RENDE LUCIO PAOLO NAZARIO (RNDLPL61T14C349X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE CATANZARO nel rg.3222/2023 depositato il 30/06/2023 Numero registro generale 13300/2024 Numero sezionale 420/2025 Numero di raccolta generale 15497/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 12.500 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 7/6/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 13300/2024 Numero sezionale 420/2025 Numero di raccolta generale 15497/2025 Data pubblicazione 10/06/2025