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Decreto — n. 15494/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15494/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15494/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15494/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato indennità del difensore d'ufficio onorari legali rimborso delle spese spese di gratuito patrocinio diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.467/2025 R.G. proposto da : TECNO ITALIA COSTRUZIONI SRLS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PALUMBO, 3, presso lo studio dell’avvocato NOBILETTI KATIA (NBLKTA79P59G942K) rappresentato e difeso dall'avvocato SCARCELLA ATTILIO (SCRTTL74T25F158P) -ricorrente- contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI TECNO ITALIA COSTRUZIONI SRLS, elettivamente domiciliato in GIUSSANO VIA BOLZANO N. 13 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato LONGONI SILVIA (LNGSLV73R54I625Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO, CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI MILANO, D A IMPIANTI ELETTRICI SRL -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3156/2024 depositata il 21/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in5.700 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accesso