Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, Napan Enterprises, did not act within the timeframe required by law, while the respondent, Mario Ferri, sought the dismissal of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for settlement within the statutory period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25894/2024 R.G. proposto da: NAPAN ENTERPRISES SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI,11 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato RASILE NICOLA (RSLNCL71S18E472E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SIG MARIO FERRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO FUSCO 104 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CAIAFA ANTONIO (CFANTN46R28H501L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6742/2024 depositata il 25/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 25894/2024 Numero sezionale 418/2025 Numero di raccolta generale 15491/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.700 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 07/06/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 25894/2024 Numero sezionale 418/2025 Numero di raccolta generale 15491/2025 Data pubblicazione 10/06/2025