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Decreto — n. 15484/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15484/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15484/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2443/2021 R.G. proposto da: BORIA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIRSO 26, presso lo studio dell’avvocato SCETTI ROBERTO (SCTRRT68E18H501O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRANDI IMPRESE AUSELDA AED GROUP SPA N 1/2014, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA N. 142, presso lo studio dell’avvocato CHIMENTI CARACCIOLO DI NICASTR STANISLAO (CHMSNS65D19H501Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA nel RG n.34936/2015 depositato il 16/12/2020, Rep. 17975/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15484/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 2443/2021 R.G. proposto da: BORIA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIRSO 26, presso lo studio dell’avvocato SCETTI ROBERTO (SCTRRT68E18H501O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRANDI IMPRESE AUSELDA AED GROUP SPA N 1/2014, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA N. 142, presso lo studio dell’avvocato CHIMENTI CARACCIOLO DI NICASTR STANISLAO (CHMSNS65D19H501Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA nel RG n.34936/2015 depositato il 16/12/2020, Rep. 17975/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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anticipo spese tardivo spese inutili accollo delle spese procedurali spese legate all'invalidità ripetibili dell'avvocato opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
17975/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2443/2021 R.G. proposto da: BORIA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIRSO 26, presso lo studio dell’avvocato SCETTI ROBERTO (SCTRRT68E18H501O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRANDI IMPRESE AUSELDA AED GROUP SPA N 1/2014, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA N. 142, presso lo studio dell’avvocato CHIMENTI CARACCIOLO DI NICASTR STANISLAO (CHMSNS65D19H501Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA nel RG n.34936/2015 depositato il 16/12/2020, Rep. 17975/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 2443/2021 Numero sezionale 417/2025 Numero di raccolta generale 15484/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 6.500 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/06/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 2443/2021 Numero sezionale 417/2025 Numero di raccolta generale 15484/2025 Data pubblicazione 10/06/2025