Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, representing two individuals, challenged a bankruptcy administrator's decree against a liquidated yacht company without submitting a timely request for judgment. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within the statutory period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20738/2024 R.G. proposto da: SCARAMUZZINO MARIA, ARCHINA' ANTONIETTA, elettivamente domiciliati in ROSARNO VIA TITO SPERI 8, presso lo studio dell’avvocato SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO (SCCGMF55A23F537K) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AVV. DOMENICO CATALDO N.Q. DI CURATORE DEL FALLIMENTO AICON YACHT'S SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in MESSINA VIA ORATORIO DELLA PACE, 32, presso lo studio dell’avvocato TRAMONTE MICAELA (TRMMCL68C43F158P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTOnel Rg n.372/2024 depositato il 16/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 20738/2024 Numero sezionale 416/2025 Numero di raccolta generale 15478/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.700 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/06/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 20738/2024 Numero sezionale 416/2025 Numero di raccolta generale 15478/2025 Data pubblicazione 10/06/2025