Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Campagna Carmelo, did not act on the proposal communicated by the court, while the respondent, 3C Costruzioni Cucchettoe Cascioli Sas in Fallimento, did not engage in any defensive activity. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the termination of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29466/2021 R.G. proposto da: CAMPAGNA CARMELO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CIPRIANO FRANCESCO (CPRFNC70P08L117T) -ricorrente- contro 3C COSTRUZIONI CUCCHETTOE CASCIOLI SAS IN FALLIEMNTO -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE TERNI nel Rg n .86/2020 depositato il 15/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 29466/2021 Numero sezionale 414/2025 Numero di raccolta generale 15468/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 06/06/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 29466/2021 Numero sezionale 414/2025 Numero di raccolta generale 15468/2025 Data pubblicazione 10/06/2025