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Decreto — n. 15463/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15463/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15463/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15429/2021 R.G. proposto da: PETRERA FRANCESCO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma via San Nicola de’ Cesarini, 3, presso lo studio dell’avvocato GIANNELLI GIANVITO (GNNGVT60S26A662X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI LEO LUIGI (DLILGU63C24A662N) -ricorrente- contro CUR. FALL. MAIORA GROUP S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato ZUCCONI ANTONELLO (ZCCNNL68S08H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato CAPUTI FLORA (CPTFLR62M66E885E) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BARI nel RG n.13499/2020 depositato il 06/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15463/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 15429/2021 R.G. proposto da: PETRERA FRANCESCO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma via San Nicola de’ Cesarini, 3, presso lo studio dell’avvocato GIANNELLI GIANVITO (GNNGVT60S26A662X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI LEO LUIGI (DLILGU63C24A662N) -ricorrente- contro CUR. FALL. MAIORA GROUP S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato ZUCCONI ANTONELLO (ZCCNNL68S08H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato CAPUTI FLORA (CPTFLR62M66E885E) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BARI nel RG n.13499/2020 depositato il 06/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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correzione di errore materiale spese di ripristino errore contabile recupero delle spese esecutive risarcimento per errore giudiziario accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15429/2021 R.G. proposto da: PETRERA FRANCESCO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma via San Nicola de’ Cesarini, 3, presso lo studio dell’avvocato GIANNELLI GIANVITO (GNNGVT60S26A662X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI LEO LUIGI (DLILGU63C24A662N) -ricorrente- contro CUR. FALL. MAIORA GROUP S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato ZUCCONI ANTONELLO (ZCCNNL68S08H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato CAPUTI FLORA (CPTFLR62M66E885E) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BARI nel RG n.13499/2020 depositato il 06/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 15429/2021 Numero sezionale 413/2025 Numero di raccolta generale 15463/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.350 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/06/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 15429/2021 Numero sezionale 413/2025 Numero di raccolta generale 15463/2025 Data pubblicazione 10/06/2025