Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Servadei Alessandro, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Mercatone Uno Service Spa, argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal, thereby terminating the litigation and ordering the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 201/2021 R.G. proposto da: SERVADEI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato ZAMPONE ALESSANDRO (ZMPLSN65R05H501F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSATTINI LUIGI ANDREA (CSTLND64S30L483L) -ricorrente- contro MERCATONE UNO SERVICE SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO DE CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato LENER GIORGIO (LNRGRG70P04H501Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BOLOGNA nel RG. n.9462/2019 depositato il 10/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 201/2021 Numero sezionale 412/2025 Numero di raccolta generale 15454/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.750 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/06/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 201/2021 Numero sezionale 412/2025 Numero di raccolta generale 15454/2025 Data pubblicazione 10/06/2025