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Ordinanza Interlocutoria — n. 15436/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to Sezioni Unite pending resolution of related appeal regarding road assistance liability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15436/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the remittal of the case to the Sezioni Unite pending the decision on a related appeal. The Ministry of Justice sought this remittal, arguing that the lower court's order to refer the matter to the Sezioni Unite was legally sound. Consequently, the court set aside its interlocutory ruling and suspended the proceedings until the Sezioni Unite resolve the pending appeal.

Regesto Legislator

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Art. 377 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: When a lower court refers a case to the Sezioni Unite and the Ministry of Justice requests remittal of a related appeal, the higher court must suspend proceedings pending the Sezioni Unite's decision.

Parole chiave

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Sezioni Unite remittal interlocutory order suspension Ministry of Justice request related appeal resolution procedural remand order impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 377 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. (ord.) 2.5.2022, n. 13784
Cass. (ord.) 2.5.2022, n. 13784) -viepiù che il Ministero della Giustizia ha chiesto espressamente rimettersi il ricorso all’esame delle Sezioni Unite; P.Q.M rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite in ordine al ricorso n.
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Testo completo

Luigi Abete - Consigliere rel. R.G.N.: 1 47 9 9 /202 4 dott. Annamaria Casadonte - Consigliere Cron.: dott. Luigi D’Orazio - Consigliere Rep.: dott. Federico VincenzoAmedeo Rolfi - Consigliere Ud: 30 / 5 /202 5 ha pronunciato la seguente PU ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 14799- 20 2 4 R.G. proposto da: MINISTERO della GIUSTIZIA– c.f. 80184430587 – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro SOCCORSO STRADALE ACILIA s.r.l.

– c.f./p.i.v.a. 07080631000 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, alla via Gregorio VII, n. 278, presso lo studio dell’avvocato Mirella Lepore e dell’avvocato Andrea Manfroni che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n.10075 - 11 / 1 2 . 6 . 20 2 4 del Tribunale di Roma , udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del30 mag gio 202 5 dal consigliere dottorLuigi Abete, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso, rimettendosi al Collegio in ordine al sollecitato rinvio alle sezioni unite, udital’Avvocatura dello Stato, in persona dell’avvocato Giorgio Santini , per i l ricorrente, udito l’avvocato Andrea Manfroni, anche in sostituzione dell’avvocato Mirella Lepore,per il controricorrente, dato atto che in ordine all’analogo ricorso iscritto al n. 9053/2023 r.g. questo Collegio ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte; ritenuto pertanto opportuno – in ordine al presente ricorso - attendere la decisione delle Sezioni Unite e riservare all’esito ogni valutazione - pur in relazionealla integrità del contraddittorio (cfr.

Cass. (ord.) 2.5.2022, n. 13784) -viepiù che il Ministero della Giustizia ha chiesto espressamente rimettersi il ricorso all’esame delle Sezioni Unite; P.Q.M rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite in ordine al ricorso n. 9053/2023 r.g. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025 Il presidente Enrico Scoditti