Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Antonio Assenso, had filed a challenge against a bankruptcy decree but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, dismissing the case and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1763/2021 R.G. proposto da: ASSENSO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VI CARLO CONTI ROSSINI 95, presso lo studio dell’avvocato RUFFINI GIUSEPPE (RFFGPP60D27G273M) rappresentato e difeso dall'avvocato SOTGIU NICOLA (STGNCL80A04L736U) -ricorrente- contro FALLIMENTO ADS ASSEMBLY DATA SYSTEM SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI NAVIGATORI 23, presso lo studio dell’avvocato PETTINELLI CRISTINA (PTTCST73S48H501O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE VELLETRI nel RG n.7484/2019 depositato il 03/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 1763/2021 Numero sezionale 410/2025 Numero di raccolta generale 15433/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.600 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/06/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 1763/2021 Numero sezionale 410/2025 Numero di raccolta generale 15433/2025 Data pubblicazione 10/06/2025