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Ordinanza — n. 15285/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation corrects a clerical error in a previous order regarding litigation costs parties. The court fixed a typo where 'municipality' was written instead of the opposing party. The decision establishes that material errors must be corrected to reflect the true intent of the ruling. This is a procedural correction order under Italian civil procedure law. The court ruled that the original order intended to award costs to the opposing party, not the municipality. The decision clarifies the proper handling of clerical mistakes in judicial documents. The outcome ensures the legal record accurately reflects the parties' rights and obligations. This case highlights the importance of precise documentation in civil litigation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15285/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered a correction to a previous order (n. 1910/2025) that erroneously listed the 'municipality' as the recipient of litigation costs instead of the opposing party. The material facts involve a clerical error in the operative part of the judgment where 'Comune' was written in place of 'parte controricorrente'. The court decided to correct this error ex officio because the text and reasoning clearly indicated the opposing party was the intended recipient, ensuring the legal record reflects the true intent of the ruling.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: A material error in the operative part of a judicial decision must be corrected ex officio to align the text with the reasoning and intent of the court, ensuring the legal record accurately reflects the parties' rights and obligations.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction clerical mistake remedy ex officio correction litigation costs allocation Italian civil procedure judicial document accuracy operative part amendment correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 bis c.p.c.
Art. 287 c.p.c.
Art. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c.
Art. 196- quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21213/2013
non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).
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Testo completo

ORDINANZA nel procedimento tra le parti KT – KINETICS TECNOLOGY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati professori Bruno Cavallone (PEC: brunocarlo.cavallone@milano.pecavvocati.it) e Lotario Benedetto Dittrich (PEC: lotariobenedetto.dittrich@milano.pecavvocati.it) in virtù di procura speciale in atti; -già ricorrente in via principale - contro HYL TECNOLOGIES S.A. DE C.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati e professori Massimo Benedettelli (PEC: massimo.benedettelli@pec.it), Claudio Consolo (PEC: avvclaudioconsolo@puntopec.it) e Prof. Marco Torsello (PEC: marco.torsello@ordineavvocatibopec.it), in virtù di procura speciale in atti; -già controricorrente e ricorrente in via incidentale condizionata – nonché KT – KINETICS TECNOLOGY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati professori Bruno Cavallone(PEC: brunocarlo.cavallone@milano.pecavvocati.it) e Lotario Benedetto Dittrich (PEC: lotariobenedetto.dittrich@milano.pecavvocati.it) in virtù di procura speciale in atti; -già controricorrente al ricorso incidentale condizionato - relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 1910/2025depositata il 27/01/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Questa Corte con ordinanza n. 1910 pubblicata il 27/01/2025 ha respinto il ricorso principale avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2729/2021, pubblicata il 23/09/2021 e notificata il 04/10/2021, proposto da KT –Kinetics Tecnology s.p.a. nei confronti di HYL Tecnologies S.A. de C.V. e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da HYL Tecnologies S.A. de C.V. nei confronti di KT – Kinetics Tecnology s.p.a., condannando la parte ricorrente principale alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte controricorrente.

Tuttavia, per errore materiale, nel dispositivo (pag.10) è stato scritto «condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese in favoredel Comune, liquidate nella somma...» D’ufficio è stato disposto che si proceda a correzione dell’errore materiale ex art.391 bis c.p.c., dell’ordinanza suddetta con la disposizione della condanna a favore della parte controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE Occorre procedere alla correzione di errore materiale, considerato che l’indicazione del “Comune” nel dispositivo (pag.10) in luogo della “parte controricorrente”, come si evince dalla intestazione e dalla motivazione, è frutto di evidente errore materiale.

Va quindi disposto che la ordinanza n. 1910 pubblicata il 27/01/2025 di questa Corte di Cassazione venga corretta nel dispositivo a pag. 10, nel senso che là dove è scritto «condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese in favoredel Comune, liquidate nella somma...» deve essere corretto e debba leggersi ed intendersi «condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese in favoredella parte controricorrente, liquidate nella somma...». Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M La Corte dispone che la ordinanza n. 1910 pubblicata il 27/01/2025 di questa Corte di Cassazione venga corretta nel dispositivo a pag. 10, nel senso che là dove è scritto «condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese in favoredel Comune, liquidate nella somma...» deve essere corretto e debba leggersi ed intendersi «condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese in favoredella parte controricorrente, liquidate nella somma...». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196- quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.

Così