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Ordinanza — n. 15106/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal with cost compensation accepted by defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15106/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished after the plaintiff formally withdrew their request in a camera di consiglio session. The withdrawal was accepted by the defendant, who had filed a counter-claim, satisfying the conditions for dismissal without cost allocation. Consequently, the court ruled that no further uniform contribution payment was due since the case did not involve a rejection of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002: A withdrawal of appeal accepted by the opposing party extinguishes the proceedings without cost judgment, excluding the mandatory uniform contribution payment.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings cost compensation uniform contribution camera di consiglio Italian Civil Procedure supreme court ruling sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002
115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L.
Art. 13, comma 1-bis DPR 115/2002
115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L.
art. 390 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015
13, comma 1-bis, atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015) e -trattandosi di misura eccezionale con finalità preventivo-deterrente (Cass.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
4 di 4 in alcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020); P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio.
Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015
4315 del 20/02/2020) - è oggetto di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015), con la conseguenza che la sua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra Sez.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14924/2021R.G. proposto RE.PA SRL IMMOBILIARE COSTRUZIONI IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, REMELLI ADELINO, FALZONI CELINA, REMELLI PAOLO, elettivamente domiciliati in VILLAFRANCA DI VERONA VIA LUIGI ZAGO, 13, presso lo studio dell’avvocato GRANI NICOLA che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIGHETTI ADOLFO GIUSEPPE –ricorrenti – contro Oggetto: R.G.N. 14924/2021 Ud. 29/05/2025CC Sez. S1 - R.G. 14924/2021 – CC 29/05/2025 - Pagina nr. 2 di 4 YODA SPV S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa, INTRUM ITALY SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliatain VERONA CORSO PORTA NUOVA 11, presso lo studio dell’avvocato NICOLINI ROBERTO che la rappresenta e difende –controricorrente – nonché contro INTESA SAN PAOLO SPA –intimata – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 735/2021 depositata il 22/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/05/2025dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; Rilevato che: − RE.PA SRL IMMOBILIARE COSTRUZIONI IN LIQUIDAZIONE, ADELINO REMELLI, CELINA FALZONI, PAOLO REMELLI hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della corte d'appello di Venezia n. 735/2021 depositata il 22/03/2021; − YODA SPV S.R.L., e, per essa, INTRUM ITALY SPA ha resistito con controricorso; − INTESA SAN PAOLO SPA è rimast a intimat a ; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

Sez. S1 - R.G. 14924/2021 – CC 29/05/2025 - Pagina nr. 3 di 4 − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, i ricorrentihanno rinunciato al ricorso; − la rinuncia è stata accettata dalla controricorrent e ; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;

− nella specie, l’atto di rinuncia con previsione di compensazione delle spese del giudizio di legittimità è stato accettato d alla controricorrente; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − non si deve dare atto - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015) e -trattandosi di misura eccezionale con finalità preventivo-deterrente (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020) - è oggetto di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015), con la conseguenza che la sua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra Sez. S1 - R.G. 14924/2021 – CC 29/05/2025 - Pagina nr. 4 di 4 in alcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020); P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione