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Ordinanza — n. 15093/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming nullity conversion requires new fact-finding, ruling it belongs to trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15093/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by the borrowers against the appellate court's decision to convert null mortgage loans into valid ordinary loans. The borrowers argued that the lower court improperly re-evaluated evidence to determine the parties' intent, a task reserved for the trial judge. The court held that assessing the hypothetical common will of the parties regarding contract conversion is a factual inquiry exclusive to the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 2926 c.c.; Art. 360 c.p.c., n. 5: The conversion of a null contract into a valid one based on the parties' common intent is a factual determination reserved to the court of first instance and cannot be reviewed on appeal unless a specific complaint regarding legal violation or motivation defect is filed.

Parole chiave

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contract nullity conversion mortgage loan qualification common intent of parties appellate review limits factual inquiry exclusive legal violation complaint interpretative error mutamento delle condizioni finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 2926 c.c.
Art. 360 c.p.c., n. 5
L'operazione ermeneutica di riqualificazione del contratto, compiuta dal giudice di merito può essere corretta dal giudice di legittimità solo se investito da uno specifico mezzo di ricorso che denunci la violazione di legge o il vizio di motivazione nei limiti consentiti oggi dal vigenteart. 360 c.p.c., n. 5.
art. 1424 c.c
Il Tribunale, peraltro, disponeva la conversione di tali mutui fondiari in mutui ipotecari ex art. 1424 c.c., ferme le ipoteche e garanzie prestate.
art. 330 c.p
Con atto di citazione notificato ex art. 330 c.p.c.
art. 1813 c.c
1424 c.c., in combinato disposto dell’art. 1813 c.c.
artt. 115 c.p
Con un quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23644/2017
La norma citata pone un duplice requisito: da un lato, il rapporto di continenza tra il contratto nullo e quello in cui quello affetto da invalidità totale dovrebbe esser convertito, che nel caso di specie risulta pacifico; dall'altro, il comune orientamento delle parti verso tale risultato (Cass. 23644/2017).
Cass. Sez. U, 28972/2020
Cass. 11201/2018
U, 28972/2020) e più specificamente se, tenuto conto dell'intento pratico perseguito dalle parti, il conseguimento dei peculiari "vantaggi fondiari" avesse costituito la ragione unica o determinante dell'operazione (Cass. 11201/2018).
Cass. 17905/2018
Cass. Sez. U, 33719/2022
Cass. Sez. U, 33719/2022 , con rinvio aCass.
Cass. Sez. U, 34476/2019
Cass. 14270/2011
U, 33719/2022 , con rinvio aCass. 14270/2011, in fattispecie in cui, proprio in tema di riqualificazione del contratto dimutuo fondiario in mutuo ordinario, è stata ritenuta non formulata in sede di legittimità un'apposita censura circa l'erronea attività interpretativa e qualificatoria svolta dal giudice).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11900/2021 R.G. proposto da ORSI GIUSEPPE, IMMOBILIARE LA SPERANZA S.R.L., ORSI CARLO MARIAe COLOMBO MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SALARIA N. 162, presso lo studio dell’avvocato MEINERI GIOVANNI (MNRGNN51R05H501D) rappresentati e difesi dall'avvocato RIZZO GIANPAOLO (RZZGPL65L06G538A) -ricorrente- contro BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. P.A., elettivamente domiciliato in PADERNO DUGNANO VIA PASUBIO, presso lo studio dell’avvocato GALLI PAOLO (GLLPLA63P15F205D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 110, presso lo studio dell’avvocato LIVI MARCO (LVIMRC64P13H501M) rappresentato e difeso dall'avvocato FENAROLI FELICITA (FNRFCT66L68F205G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 607/2021 depositata il 24/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. FATTI DI CAUSA Ritenuto che: Con atto di citazione notificato il 19/07/2016 (doc. 2.1) la C.S.C. Impianti S.r.l. (di seguito CSC), nonché l’Immobiliare La Speranza S.r.l., Giuseppe Orsi, Carlo Maria Orsi e Maria Colombo, convenivano dinanzi al Tribunale di Monza la Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. chiedendo la declaratoria di nullità dei contratti di mutuo fondiario stipulati tra la mutuataria CSC e la mutuante Banca il 04/12/2009 (doc. 3), il 12/01/2012 (doc.

4) e l’11/07/2013 (doc. 5); la declaratoria di nullità delle garanzie ipotecarie concesse con i suddetti mutui dai terzi datori Giuseppe Orsi e Maria Colombo (doc. 6); nonchè la condanna della Banca alla restituzione delle somme pagate dalla mutuataria in dipendenza dei mutui de quibus, ovvero, in subordine, per la riliquidazione degli stessi senza interessi, ovvero al tasso sostitutivo di legge, con imputazione dei pagamenti anche indebiti eseguiti da essa mutuataria; per la declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate a garanzia dei mutui de quibus.

Si costituiva la convenuta Banca domandando: l’interruzione del processo per il fallimento dell’attrice CSC, dichiarato con sentenza del Tribunale di Monza depositata in data 20/09/2016; il rigetto delle domande attrici; in via subordinata, la declaratoria di nullità della sola parte dei mutui eccedente i dedotti limiti di finanziabilità e con conversione, di detta parte, in un mutuo ipotecario ordinario ; in via riconvenzionale, la condanna dell’Immobiliare La Speranza S.r.l., di Giuseppe Orsi, di Carlo Maria Orsi e di Maria Colombo, quali fideiussori e nei limiti delle fideiussioni prestate dai medesimi, al pagamento delle somme dovute dalla mutuataria CSC a titolo di capitale ed interessi in dipendenza dei dedotti mutui, ovvero al pagamento delle erogazioni derivanti dai mutui de quibus nella misura determinata in corso di causa.

Interrotto il processo per il fallimento dell’attrice CSC veniva ritualmente riassunto da Immobiliare La Speranza S.r.l., Giuseppe Orsi, Carlo Maria Orsi e Maria Colombo. Con sentenza n. 2397/2019 il Tribunale di Monza dichiarava la nullità dei tre mutui fondiari, ritenendo accertato il superamento del limite di finanziabilità e ciò anche sulla base della consulenza tecnica estimativa, espletata per verificare il valore degli immobili dati in garanzia, valutati prendendo a riferimento il loro valore cauzionale (cioè il prezzo di mercato moltiplicato per un coefficiente, sostanzialmente riconducibile al valore di realizzo forzoso).

Il Tribunale, peraltro, disponeva la conversione di tali mutui fondiari in mutui ipotecari ex art. 1424 c.c., ferme le ipoteche e garanzie prestate. Con atto di citazione notificato ex art. 330 c.p.c. in data 10/12/2019 alla Banca, l’ Immobiliare La Speranza S.r.l., nonché Giuseppe Orsi, Carlo Maria Orsi e Maria Colombo, appellavano la suddetta sentenza. La convenuta appellata Banca si costituiva con comparsa depositata il 17/07/2020, ivi resistendo alle domande degli appellanti e chiedendo in via preliminare l’integrazione del contraddittorio al Fallimento della CSC.

Con sentenza nr 607/2021 la Corte di appello di Milano rigettava l’appello e conferma la sentenza impugnata. In merito alla eccepita tardività della domanda di conversione integrale, proposta dalla Banca in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado riteneva che l’accertamento della nullità totale dei mutui da parte del giudice di primo grado, a fronte delle domande della stessa Banca volte ad accertarne la validità o, al limite, la loro nullità parziale, ne importava il rigetto e rappresentava una sorta di minus rispetto alle richieste iniziali, non certo una statuizione che le superava.

Escludeva infatti che la Banca avesse proposto una domanda nuova in sede di precisazione delle conclusioni, insistendo, in via ulteriormente subordinata, per la conversione totale dei mutui, dal momento che, in tal modo, si era limitata, in sostanza, a contenere e circoscrivere la propria domanda per il denegato caso in cui il giudice avesse ravvisato la nullità totale dei contratti controversi. Sosteneva che non era pertinente il richiamo delle parti appellanti alla sentenza n. 17352 del 2017 della Corte di Cassazione, atteso che in tale pronuncia la Corte si era limita ad escludere che possa sussistere una nullità parziale del contratto di mutuo fondiario a fronte della violazione del limite di finanziabilità, nonché ad affermare che l’istanza di conversione debba essere proposta nel primo momento utile senza fornire però alcun elemento utile a chiarire se la domanda di conversione parziale, avanzata sulla base di una asserita nullità parziale del contratto, potesse essere ulteriormente precisata come domanda di conversione integrale, ove la nullità ritenuta risulti in concreto totale.

Riteneva quindi che sia la forma, sia il contenuto dei contratti di mutuo fondiario erano pienamente riconducibili al diverso contratto di mutuo garantito da ipoteca di primo grado rimanendo inalterati gli elementi essenziali del finanziamento e della garanzia costituita dall’iscrizione di ipoteca. Con riguardo all’intento delle parti osservava che l’oggetto dell’indagine consiste, pertanto, nell’appurare se le parti avrebbero concluso i diversi contratti di mutuo ipotecario, tenendo conto dello scopo dalle stesse perseguito, così come deducibile dalle circostanze del caso concreto.

A tale riguardo, veniva in rilievo la relazione finanziaria/commerciale intercorsa tra le parti lungo dieci anni, nel corso della quale risultano conclusi, a partire dal 2004, quattro contratti di mutuo, di cui gli ultimi due a distanza di meno di due anni gli uni dagli altri, rispettivamente per € 800.000,00 (2004), € 200.000,00 (2009), € 300.000,00 (2012) ed € 725.000,00 (2013), oltre un ulteriore mutuo fondiario stipulato tra Carlo Maria Orsi e la Banca (2014) per € 120.000,00 (doc. R di parte appellata), tutti devoluti per ripianare i debiti della C.S.C.

Impianti. Tali finanziamenti erano inoltre assistiti da garanzie personali, consistenti in fideiussioni per lire 510.000.000,00 (2001) e per € 800.000,00 (2004). Alla luce di tali circostanze, secondo la Corte di appello appariva ragionevole porre in primo piano e valorizzare come prioritarie, da un lato, le perduranti esigenze di liquidità della mutuataria C.S.C. Impianti/Orsi e, dall’altro lato, la persistente disponibilità della Banca a concedere in prestito le somme di denaro richieste dalla società indicata (e dalla famiglia Orsi) a fronte delle garanzie offerte, reali e personali da far apparire risalente la disponibilità dei mutuatari a garantire e della Banca a finanziare e da indurre a ritenere che le parti sarebbero state disponibili a sottoscrivere anche i diversi contratti di mutuo ipotecario, qualora avessero avuto conoscenza della nullità di quelli fondiari.

Rilevava pertanto che dovesse essere tenuta ferma la statuizione del giudice di prime cure, che ha ritenuto integrati nella fattispecie i presupposti per la conversione ex art. 1424 c.c. dei tre mutui fondiari per cui è causa in mutui ipotecari. Avverso tale sentenza la società Immobiliare La Sapienza s.r.l., Giuseppe e Carlo Maria Orsi e Maria Colombo hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi cui ha resistito la Banca Popolare di Sondrio e Prelios Credit Solutions S.p.A., mandataria di Diana SPV S.r.l., e cessionaria del credito della Banca popolare di Sondrio.

Le parti controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa in vista dell’udienza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che: Con un primo motivo si deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 189 c.p.c., per avere la Corte di Appello, confermato l’ammissibilità della domanda di conversione integrale dei dedotti contratti formulata in via subordinata rispetto a quella di conversione parziale dei contratti de quibus, all’udienza di precisazione delle conclusioni del processo di primo grado, e per avere conseguentemente travalicato i limiti di detta domanda e l’oggetto dell’appello.

Con un secondo motivo si censura la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1424 c.c., in combinato disposto dell’art. 1813 c.c. e degli artt. 38, 39, 40, 40 bis e 41 del D. L.vo n. 385/1993, per avere la Corte di Appello, nel confermare la conversione dei mutui fondiari nulli in mutui ordinari con garanzia ipotecaria, individuato l’intento pratico perseguito dai contraenti in un astratto presupposto di fatto che è del tutto errato in diritto, anche perché tale presupposto vanifica le profonde differenze normative intercorrenti tra le due anzidette fattispecie e dà luogo ad un’interpretazione abrogativa dell’art. 1424 c.c. nella materia controversa.

Con un terzo motivo si denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112 e 183 c.p.c. per avere la Corte di Appello, in relazione all’intento pratico perseguito dai contraenti, fondato il proprio convincimento su dei fatti, non integranti delle eccezioni in senso lato, che non sono stati allegati, tantomeno tempestivamente, nel processo di primo grado. Con un quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c. per avere la Corte di Appello, in relazione all’intento pratico perseguito dai contraenti, fondato il proprio convincimento anche su un fatto carente di prova, nonché ricorrendo ad una presunzione semplice sprovvista dei requisiti della gravità e della concordanza.

Il primo motivo è infondato. La Corte di appello ha ritenuto che la domanda di conversione integrale rispetto a quella parziale contenuta nell’originario scritto difensivo non avesse rappresentato una domanda nuova che ha esorbitato i limiti delle iniziali richieste rappresentando un minus. La domanda di conversione parziale in caso di nullità parziale e quella di conversione integrale in caso di nullità totale infatti sono strettamente connesse. E’ di tutta evidenza che la richiesta di conversione integrale nell’ipotesi di riconosciuta invalidità totale non introduce pertanto un nuovo tema di indagine essendo insita nella domanda originaria di conversione della nullità parziale ponendosi in un rapporto di stretta connessione con la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'originario atto.

Il secondo, terzo e quarto, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili perché afferenti il merito. Va premesso che come la declaratoria dinullità del mutuo fondiario per inosservanza del limite ex art. 38 del D.Lgs. n. 385 del 1992 pronunciata dal Tribunale e non oggetto di gravame (ad opera della parte interessata, l’Istituto di credito) deve ritenersi coperta da giudicato, senza che alcuna incidenza possa spiegare l'intervento nomofilattico sul tema reso daCass., Sez. U, 16/11/2022, n. 33719. Si tratta pertanto solo di verificare la sussistenza dei presupposti della sua conversione ai sensi dell'art. 1424 c.c., in base al quale il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.

La norma citata pone un duplice requisito: da un lato, il rapporto di continenza tra il contratto nullo e quello in cui quello affetto da invalidità totale dovrebbe esser convertito, che nel caso di specie risulta pacifico; dall'altro, il comune orientamento delle parti verso tale risultato (Cass. 23644/2017). Ai fini del secondo requisito occorre accertare se, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, queste avrebbero voluto il diverso contratto (Cass. Sez. U, 28972/2020) e più specificamente se, tenuto conto dell'intento pratico perseguito dalle parti, il conseguimento dei peculiari "vantaggi fondiari" avesse costituito la ragione unica o determinante dell'operazione (Cass. 11201/2018).

Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema diconversione del contratto nullo, l'accertamento dell'ipotetica volontà dei contraenti, implicando un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, non può essere compiuto in sede di legittimità (Cass. 17905/2018), essendo appunto il giudice di merito a dover accertare la "volontà comune" dei contraenti quando essa sia contestata e sia in discussione la determinazione del tipo o sottotipo negoziale nel quale sussumere la fattispecie concreta, al fine di trarne le conseguenze sul piano della qualificazione giuridica del contratto, attraverso cui è possibile incidere indirettamente sul regolamento di interessi, per consentire al contratto di produrre gli effetti corrispondenti all'operazione negoziale realmente voluta dai contraenti (Cass.

Sez. U, 33719/2022). L'operazione ermeneutica di riqualificazione del contratto, compiuta dal giudice di merito può essere corretta dal giudice di legittimità solo se investito da uno specifico mezzo di ricorso che denunci la violazione di legge o il vizio di motivazione nei limiti consentiti oggi dal vigenteart. 360 c.p.c., n. 5. (v. Cass. Sez. U, 33719/2022 , con rinvio aCass. 14270/2011, in fattispecie in cui, proprio in tema di riqualificazione del contratto dimutuo fondiario in mutuo ordinario, è stata ritenuta non formulata in sede di legittimità un'apposita censura circa l'erronea attività interpretativa e qualificatoria svolta dal giudice).

Nel caso in esame i ricorrenti , sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, chiedono sostanzialmente in questa sede una nuova valutazione degli elementi probatori disponibili, diversa da quella operata dal giudice di merito, che però non può trovare ingresso in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 34476/2019). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente Istituto di credito e della Prelios Credit Solutions S.p.A., mandataria di Diana SPV S.r.l., liquidate per ciascuna in complessivi € 9.000,00 oltre 200,00 per esborsi e accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art.