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Ordinanza — n. 15086/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of appeals, extinguishing the proceedings without further ruling on merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15086/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and extinguished the proceedings following a mutual withdrawal of appeals by all parties. Although the original lower court had rejected Modus S.R.L.'s request for revocation of a prior judgment regarding debt assignment disputes, the parties subsequently abandoned their litigation positions. The Court ruled that the mutual acceptance of the withdrawal extinguished the case entirely, precluding any further examination of the substantive legal arguments or the calculation of legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 306 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings; mutual acceptance by all interested parties renders the withdrawal effective without the need for court approval, thereby terminating the case.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeals extinction of proceedings cassation appeal inadmissibility legal costs regulation debt assignment dispute revocation of judgment administrative liquidation lodo

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
Ciò posto giova ricordare che l'art. 306 cod.
Art. 335 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: In via preliminare il Collegio rileva che, a norma dell'art. 335 c.p.c., la trattazione del ricorso successivo proposto da Intesa San Paolo s.p.a.
Art. 391 c.p.c.
L'accettazione rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell'art. 391 cod.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
L'accettazione rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell'art. 391 cod.
art 395 c.p
proponeva domanda di revocazione, ai sensi dell’art 395 c.p.c.
art. 335 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: In via preliminare il Collegio rileva che, a norma dell'art. 335 c.p.c., la trattazione del ricorso successivo proposto da Intesa San Paolo s.p.a.
art. 306 cod. proc. civ
Ciò posto giova ricordare che l'art. 306 cod.
art. 391 cod. proc. civ
L'accettazione rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzionepuò condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24 marzo 2011, n. 6850
civ.stabilendo che il processo si estingue perrinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, fonda il diritto ad accettare larinuncia stessa, ovvero quello, opposto, a non accettarla (cfr.Cass. 24 marzo 2011, n. 6850; Cass.
Cass. 10 dicembre 2010, n. 24376
6850; Cass. 10 dicembre 2010, n. 24376;Cass.
Cass. 11 ottobre 1999, n. 11384
24376;Cass. 11 ottobre 1999, n. 11384).
Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675
Cass. 5 ottobre 2009, n. 21894
28675;Cass. 5 ottobre 2009, n. 21894;Cass.
Cass. 5 maggio 2011, n. 9857
21894;Cass. 5 maggio 2011, n. 9857 ; Cass.
Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971
9857 ; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971-.
Cass. n. 6888 del 2015
Cass. n. 19562 del 2015
6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015,n.
Cass. n. 11315 del 2025
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23057/2022 R.G. proposto da MODUS S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato LATELLA STEFANO (LTLSFN57B13H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE POLI MATTEO (DPLMTT63B07L736W) -ricorrente- contro MODUS S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato LATELLA STEFANO (LTLSFN57B13H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE POLI MATTEO (DPLMTT63B07L736W) -controricorrente- nonchè contro MODUS S.R.L., VENETO BANCA SPA IN LCA, INTESA SANPAOLO S.P.A. -intimati- sul controricorso incidentale proposto da INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA Via Dei Neofiti, presso lo studio dell’avvocato PIGNATA MARIANOVELLA (PGNMNV73D54L407E) rappresentato e difeso dall'avvocato LILLO ANTONELLA (LLLNNL61M59L407E) -ricorrente incidentale- contro MODUS.S.R.L. -intimata- sul controricorso incidentale proposto da VENETO BANCA S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA Via Dei Neofiti, presso lo studio dell’avvocato PIGNATA MARIANOVELLA (PGNMNV73D54L407E) rappresentato e difeso dall'avvocato LILLO ANTONELLA(LLLNNL61M59L407E) -ricorrente incidentale- contro MODUS S.R.L. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 396/2022 depositata il 23/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. FATTI DI CAUSA Ritenuto che: Con citazione notificata il 17.12.2018 Modus s.r.l. proponeva domanda di revocazione, ai sensi dell’art 395 c.p.c. avverso la sentenza di questa Corte d'Appello n. 2184/18, pubblicata il 27.7.2018, con cui era stato annullato lodo ex art. 829 comma 3 e 29 e 31 Regolamento Consob 11522/1998 condannata la società impugnante a restituire gli importi ricevuti in esecuzione del lodo.

Con sentenza nr 396/2022 la Corte di appello di Venezia, riteneva per quello che qui rileva, non fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla Banca cessionaria, Intesa San Paolo, sostenendo che sia il DL n. 99/2017, sia il contratto di cessione, correttamente interpretati, indicavano, come criterio discretivo tra le passività in contestazione cedute e quelle non cedute, la pendenza di una controversia al momento dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a prescindere che si riferisca a rapporti ancora pendenti o a rapporti già estinti.

Nel merito rigettava la domanda ex art 395 c.p.c. ritenendo non sussistente l’errore revocatorio. Avverso tale sentenza la società Modus s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Si è costituita Intesa San Paolo con controricorso e ricorso incidentale denunciando con un primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 del D.L. n. 99/2017 in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c.e con un secondo motivo di ricorso incidentale: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Si è altresì costituita Veneto Banca in amministrazione coatta amministrativa con controricorso e ricorso incidentale con cui è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 83, commi 1 e 3 TUB in combinato disposto con l’art. 12 delle Preleggi in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.. Intesa San Paolo ha proposto, a sua volta, analoga impugnazione rubricato al nr 23057/2022 avverso la stessa sentenza censurandola sulla base di tre motivi. Si è costituita con controricorso Modus s.r.l. contestando l’ammissibilità dei motivi e comunque instando per la loro infondatezza.

Con atto del 19.5.2025 Intesa San Paolo ha rinunciato agli atti del giudizio nr 23057 ed analoga rinuncia ha effettuato la società Modus s.r.l., anche Veneto Banca ha rinunciato al ricorso incidentale. Ciascuna parte ha aderito alla rinuncia formulata dalle proprie controparti chiedendo concordemente l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: In via preliminare il Collegio rileva che, a norma dell'art. 335 c.p.c., la trattazione del ricorso successivo proposto da Intesa San Paolo s.p.a. nr 23252/2022 deve avvenire unitamente a quello principale proposto da Modus s.r.l. , previariunione a questo recante rg 23057/2022 trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.

Ciò posto giova ricordare che l'art. 306 cod. proc. civ.stabilendo che il processo si estingue perrinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, fonda il diritto ad accettare larinuncia stessa, ovvero quello, opposto, a non accettarla (cfr.Cass. 24 marzo 2011, n. 6850; Cass. 10 dicembre 2010, n. 24376;Cass. 11 ottobre 1999, n. 11384). La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) - cfr.

Cass.23 dicembre 2005, n. 28675;Cass. 5 ottobre 2009, n. 21894;Cass. 5 maggio 2011, n. 9857 ; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971-. L'accettazione rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzionepuò condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Pertanto, nella specie, deve essere dichiara l'estinzionedel giudizio di cassazione e quanto al regolamento delle spese non vi è luogo a provvedere in quanto trova applicazione l'art. 391, comma 4, cod. proc. civ., perché allarinuncia agli atti effettuata sia dalla Modus s.r.l. quale ricorrente principale che da Banca Intesa, quale ricorrente incidentale e da Veneto Banca in l.c.a.

è seguita l’adesione di ciascuna parte a mezzo dei propri rispettivi difensori. Deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015,n. 11315 del 2025 ) e, come ta