Court allows bank account claim by accepting partial documentary evidence to prove debt balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the first appeal ground while dismissing the second, overturning the lower court's rejection of the claim. The plaintiff argued that the burden of proof remained unmet due to missing bank statements, but the court held that partial documentation suffices when combined with other evidence. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 cod. civ.; While the account holder bears the burden of proof for repayment claims via bank statements, the final balance determination is not an exclusive legal proof and may be established through other means such as bank records or conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sigliere ORDINANZA sul ricorso 8785/2021proposto da: MEC CARPENSALDA DI LOTTI BRUNO C. SAS rappresentata e difesa dagli avvocatiNicola Laurenti e Franco Fabiani -ricorrente - contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA rappresentat a e difes a dall'avvocato MicheleZanotti -controricorrente - avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 229/2021 depositata il 01/02/2021; RG 8785/21MEC-Banca MPS Est. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025dal Cons. Dott. Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1.La MEC CARPENSALDA di Lotti Bruno C. s.a.s. ricorre a questa Corte per sentire cassare, sulla base di due motivi di ricorso, ai quali si oppone l'intimata con controricorso e memoria, l'epigrafata sentenza della Corte di appello di Firenze che, respingendone il gravame avverso il rigetto in primo grado dell'azione da essa promossa per la ripetizione delle somme indebitamente incamerate dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in ragione della nullità di alcune clausole regolanti i sottostanti rapporti di conto, ha nuovamente ribadito l'assunto, già esternato dal Tribunale, che le domande attrici non erano accoglibili«attesa la mancanza di continuità degli estratti conto, stante la mancata produzione di alcuni di essi, posto che la documentazione parziale prodotta dall'attrice MEC deve ritenersi insufficiente in quanto inidonea a consentire la verifica dell'esattezza degli importi annotati a debito nei periodi precedenti e/o successivi e dei relativi interessi, nonché della individuazione della natura solutoria o ripristinatoria di eventuali rimesse effettuate».
RAGIONI DELLA DECISIONE 2.Il primo motivo di ricorso – mercé il quale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. poiché la Corte di appello sarebbe caduta in errore laddove aveva escluso che, non essendo stati prodotti tutti gli estratti conto relativi ai rapporti interessati, l'onere probatorio gravante sul correntista fosse rimasto per questo inevaso, sebbene la domanda fosse stata circoscritta ai soli periodi debitamente documentati –è fondato e merita piena adesione, sicché, cassandosi in ragione di ciò il pronunciamento impugnato, il secondo motivo di ricorso resta conseguentemente assorbito.
RG 8785/21MEC-Banca MPS Est. Cons. Marulli 3. Va qui infatti ricordato che è affermazione corrente nella giurisprudenza di questa Corte che, sebbene il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione delle rimesse effettuate nel corso del rapporto in forza di disposizioni negoziali affette da nullità sia tenuto ad assolvere l'onere probatorio su di sé gravante mediante la produzione, di regola, dei relativi estratti conti (Cass, Sez. I, 7/12/2022, n. 35979), nondimeno, all'individuazione del saldo finale, non essendo questa una prova legale esclusiva, si possa addivenire anche con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete (Cass., Sez.
I, 19/07/2021, n. 20621), che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass., Sez. I, 2/05/2019, n. 11543), a cominciare dalle contabili bancarie riferite alle singole operazioni o dalle altre risultanze comunque emergenti dalle scritture bancarie (Cass., Sez. I, 27/12/2022, n. 37800), senza escludere gli argomenti di prova desunti pure dalla condotta processuale tenuta dalle parti (Cass., Sez. I, 4/04/2019, n. 9526), il tutto nel quadro di quella più generale ripartizione dell'onere probatorio di cui, con riferimento alle controversie de quibus, questa Corte ha inteso riassuntivamente fornire le linee riepilogative, da ultimo, nella sentenza 1763/2024 al cui più completo excursussi rimanda.
4. Va quindi accolto il primo motivo di ricorso e va dichiarato assorbito il secondo.
5. Debitamente cassata nei limiti del motivo accolto, la causa va rinviata al giudice a quoper il necessario prosieguo. P.Q.M Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Firenze che, in RG 8785/21MEC-Banca MPS Est. Cons. Marulli altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consi