Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific facts and discretionary nature of expert appointment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements under the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the lower court erred in appointing an official technical expert without sufficient evidence and ignored decisive facts regarding land value. The Court rejected these claims, ruling that the decision to appoint an expert is a discretionary act not subject to cassation review and that the appeal lacked the necessary specificity and self-sufficiency required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 366, comma 1, nn. 4) e 6) c.p.c.: The appointment of an official technical expert is a discretionary power of the trial court not reviewable on appeal, and appeals must be specific and self-sufficient to be admissible.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorsoR.G. n.19238/2020 vertente tra Comune di Sannicola , in persona de l sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Leuci, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente Calò Arianna, rappresentata e dife sa dall’avv. Silvia Castellari ed elettivamente domiciliatain Roma, via Alberico II 4, presso lo studio dell’avv. Maria Grazia Affatato,in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso l’ordinanza n. cron. 45/2020 della Corte di appello di Lecce, pubblicata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025dal Cons. ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Calò Arianna ha proposto opposizione alla stima dell’indennità definitiva di esproprio sul terreno di proprietà, individuato catastalmente alle particelle 1033- 1036-1039 del foglio 16 in contrada Foggione . Rilevava che la proprietà immobiliare era in origine tipizzata come zona agricola E, evidenziando che sulla stessa risultavano eseguiti importanti interventi agricoli, con la piantumazione di alberi di olivo e frutta . Aggiungeva che non era stata riconosciuta l’indennità di occupazione ai sensi dell’art. 50 d.P.R. n. 327 del 2001.
Costituitosi il convenuto ed espletata CTU, la Corte d’appelloha ritenuto che il consulente avesse correttamente determinato l’indennità di esproprio, applicando il valore di € 3 al mq alla data di emissione del decreto di esproprio(29/03/2018). La Corte, dunque, parametrata l’indennità di occupazione legittima a quella di esproprio, ha determinato l’indennità spettante a Calò Arianna in € 55.629,85 (indennità di esproprio, indennità di occupazione e danni al soprasuolo), oltre interessi legali dalla data del decreto per l’indennità di esproprio e, per l’indennità di occupazione, dalla scadenza di ciascuna annualità.
Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Sannicola, affidato a duemotivi di impugnazione. L’intimata si è difesa con controricorso. Con atto depositatoil 19/12/202 4 si è costituto l’avv. Stefania Leuci, quale nuovo difensore del ricorrente, a seguito del decesso di quello in origine nominato. Il ricorrente ha depositato memoriaex art. 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso è dedott a la v iolazione dell’art.2697 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. , per avere la Corte d’appello disposto la CTU nonostante la proprietaria espropriata avesse formulato solo generiche allegazioni prive di concreti riscontri a supporto della opposizione alla stima.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 , c . p . c . , poiché la Corte d’appello ha ritenuto che il CTU avesse concluso per la determinazione del valore del terreno in € 3 al mq, mentre, invece, all’esito delle osservazioni dei Consulenti di parte aveva aumentato il valore inizialmente stimato in € 1,74 al mq ad € 2,35 al mq. 2.La controricorrente ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso per cassazione, ritenendo che, trattandosi d i procedimento sommario, avesse rilievo la data della comunicazione dell’ordinanza, decorrendo da tale data, a prescindere dalla notificazione del provvedimento impugnato, il termine breve di sessanta giorni per la notificazione del ricorso per cassazione. 3.L’eccezione è infondata.
Nelle controversie in materia di opposizione alla stima, celebrate ratione temporissecondo il rito sommario introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d'appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall'art. 327, comma 1, c.p.c., non essendovi disposizioni particolari che riguardino l'impugnazione per cassazione della statuizione adottata dalla Corte d’appello (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 34747 del 31/12/2019). È vero che l'art. 702 quater c.p.c., relativo all'appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., prevede che il termine "breve" per proporre tale impugnazione decorra alternativamente dalla notificazione ad opera dell'atra parte o dalla comunicazione adopera della cancelleria.
Tuttavia, questa Corte ha però più volte ribadito che si tratta di una disposizione speciale concernente esclusivamente l'appello (nella specie neppure previsto), come tale non applicabile alla proposizione del ricorso per cassazione, in relazione al quale continua invece a valere la norma generale di cui all'art. 133, comma 2, c.p.c., secondola quale la comunicazione del testo della decisione ad opera della cancelleria non è idonea a far decorrere il termine "breve" per l'impugnazione ( v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 34747 del 31/12/2019;
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7154 del 22/03/2018; cfr. anche Cass., S ez. 1, Ordinanza n. 14821 del 10/07/2020con riferimento ad altro procedimento sommario). Nella specie, l’ordinanza della Corte d’appello,che ha definito, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 150del 2011, il giudizio di opposizione alla stima nelle forme del rito sommario, è stata pubblicata il 13/01/2020. Da tale data ha cominciato a decorre re il termine semestrale per proporre ricorso per cassazione. Il ricorso è stato notificato il 10/07/2020 e, dunque, deve ritenersi tempestivo. 4.Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha reiteratamente affermato che il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.(Cass., Sez. L, Sentenza n. 25281 del 25/08/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 23/03/2017; Cass., Sez. L, Sentenza n. 4185 del 02/03/2015). Nel caso di specie l o stesso ricorrente ha allegato che la controparte aveva allegato al ricorso alla Corte d’appello una perizia di stima di parte(ultime due righe a p. 9 del ricorso per cassazione) e la Corte d’appello ha riportato circostanziate contestazioni della ricorrente, poste a fondamento dell’ opposizione, che ha ritenuto sufficienti a disporre la CTU, in base ad un giudizio discrezionale in questa sede non sindacabile. 5.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La censura riporta stralci parziali della consulenza tecnica espletata, dalla quale non è possibile rilevare quali siano le asserite diverse conclusioni del CTU rispetto a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, così difettando il motivo di specificità ed autosufficienza, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn.
4) e 6), c.p.c. 6.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. L e spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dallacontroricorrente. 8.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello spettante per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge; dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto. Così deciso