Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Milanservice Srl, did not act after the lower court proposed a settlement, while the respondent, Fallimento Impresa Cavalleri Ottavio Spa, maintained the procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8790/2023 R.G. proposto da: MILANSERVICE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO N. 23, presso lo studio dell’avvocato RANIERI ANDREA (RNRNDR70B05H501M) rappresentato e difeso dall'avvocato DE PALO VITO (DPLVTI62S21F205T) -ricorrente- contro FALLIMENTO IMPRESA CAVALLERI OTTAVIO SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in BERGAMO LARGO PORTA NUOVA 14, presso lo studio dell’avvocato VALSECCHI LODOVICO (VLSLVC62T08A794L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.89/2023 depositata il 13/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 8790/2023 Numero sezionale 405/2025 Numero di raccolta generale 14490/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.800 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/05/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 8790/2023 Numero sezionale 405/2025 Numero di raccolta generale 14490/2025 Data pubblicazione 30/05/2025